Iscrizione con titolo di studio estero/Equipollenza titoli

Cittadini e cittadine non comunitari/e residenti all’estero e richiedenti visto

Le procedure di ammissione ai corsi universitari di Laurea e Laurea Magistrale e ai corsi AFAM di Diploma
Accademico di primo livello e Diploma Accademico di secondo livello degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all’estero ha luogo attraverso la preventiva procedura di “preiscrizione”  utilizzando esclusivamente il portale UNIVERSITALY   .
Tale procedura viene  effettuata dagli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all’estero, entro  e non  oltre  la  scadenza  del  15 settembre 2024
tramite il portale UNIVERSITALY, al fine di accedere a: diplomi di specializzazione, diplomi accademici di specializzazione, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, diplomi di perfezionamento o master, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana.

Cittadini e cittadine comunitari/e e non comunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia

Le procedure di ammissione ai corsi di laurea (primo ciclo), laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale (secondo ciclo) con titolo estero prevedono la presentazione della domanda direttamente presso l’università; è obbligatorio presentare i titoli esteri e le relative certificazioni.

Le procedure e le informazioni riguardanti l’iscrizione sono contenute nella guida How to Apply, disponibile in italiano e in inglese.

Le norme per l’iscrizione sono contenute nel Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri disponibile nella pagina dedicata ai  Regolamenti in materia di Didattica e Studenti.

Rilascio del titolo italiano per equipollenza di un titolo accademico conseguito all’estero

Le Università hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri,(tale procedura fa riferimento solo ai titoli di Laurea e non di Dottorato) per le seguenti finalità:

  • accesso all’istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi universitari;
  • conseguimento dei titoli universitari italiani.

Per finalità diverse da quelle sopra elencate (es. partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate) la richiesta deve essere presentata ad altre amministrazioni dello Stato.

Le Università esercitano tale competenza nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002).

A tal fine consultare il sito del MUR (Ministero dell’Università e  Ricerca)   e   del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)

Il riconoscimento totale di un titolo di studio estero è finalizzato al rilascio di un titolo universitario italiano. Questa procedura un tempo era identificata con il termine di equipollenza, ma nella Legge 148/2002 questo termine non è più utilizzato. Essa consiste in un riconoscimento analitico di un titolo di studio conseguito all’estero, i cui contenuti devono corrispondere in modo dettagliato e completo al titolo di studio italiano per il quale viene chiesta l’equivalenza.

Nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equipollente a un’altra quando entrambe, rilasciate da Istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo valore legale.

L’equipollenza è una forma di riconoscimento del titolo estero  che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equipollente e riconoscergli così lo stesso effetto giuridico.  La valutazione viene effettuata comparando il titolo estero con il titolo rilasciato dall’università italiana.

Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine di 90 giorni fissato dalla legge.

La domanda si presenta  da lunedì 25/03/2024 a lunedì 13/05/2024

Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine di 90 giorni fissato dalla legge. Per il quadro completo delle norme applicate da Roma Tre e dei documenti da presentare si rimanda  al   Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

Per informazioni sull’equipollenza, anche per i casi in cui la competenza non è degli Atenei, si può consultare il sito del MIUR (Ministero dell’Università e Ricerca):  https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli 

Contatti : Ufficio Studenti con titolo estero   

l’Ufficio riceve in presenza  in via  Ostiense 129   previo appuntamento  prenotabile
sulla   piattaforma  al  link    Roma Tre :: Prenotazione Appuntamenti (uniroma3.it)

Link utili

RICCARDO ROMANO 17 Settembre 2024