Link alla candidatura https://apps.uniroma3.it/public/progateneo/candidatura/default.aspx
Sommario
- Premessa
Art. 1 Borse disponibili
Art. 2 – Requisiti per la candidatura
Art. 3 – Incompatibilità
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 5 – Selezione delle candidature e criteri di assegnazione
Art. 6 – Assegnazione e accettazione della borsa di mobilità
Art. 7 – Competenza linguistica
Art. 8 – Periodo di utilizzo e durata della borsa di mobilità
Art. 9 – Mobilità per studio ed esami: Riconoscimento e convalida delle attività svolte
Art. 10 – Importo della borsa
Art. 11 – Contributo per il merito
Art. 12 – Erogazione della borsa
Art. 13 – Posta elettronica per comunicazioni istituzionali
Art. 14 – Informativa e privacy
Art. 15 – Responsabile del procedimento amministrativo
Art. 16 – Contatti utili - Allegato 1: Elenco delle destinazioni
- Allegato 2: Elenco dei docenti coordinatori dipartimentali
- Allegato 3: Importi contributo
- Allegato 4: Procedure a seguito dell’assegnazione della borsa
- Allegato 5: Vademecum firma contratto finanziario elettronico
- Allegato 6: Check-list mobilità per studio
- Allegato 7: Check-list mobilità per ricerca
Premessa
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano la partecipazione alle borse di mobilità internazionale di ateneo – Bando Unico a.a. 2020-2021.
È indetta una selezione per l’assegnazione delle seguenti tipologie di borse destinate agli studenti e alle studentesse dell’Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominata Roma Tre:
1.Borse di studio per ricerca tesi all’estero
Le borse sono destinate allo svolgimento di un progetto di ricerca in Paesi europei o extraeuropei presso università o strutture con cui Roma Tre abbia stipulato un accordo di cooperazione, ovvero presso destinazioni universitarie e non universitarie europee ed extraeuropee (ad esempio istituzioni pubbliche, aziende private, biblioteche, enti di ricerca, archivi, musei, etc.) con cui Roma Tre non abbia stipulato un accordo, ma la cui scelta sia ritenuta fondamentale ed opportuna per la realizzazione del progetto di ricerca. All’atto della candidatura non sono richiesti né l’assegnazione formale della tesi, né la presentazione della domanda di conseguimento titolo.
2.Borse di studio per periodi di studio ed esami in università extraeuropee
Le borse sono destinate allo svolgimento di un periodo di studio per seguire corsi e sostenere esami presso università extraeuropee con cui Roma Tre abbia stipulato un accordo (elenco all’Allegato 1: Elenco delle destinazioni) ottenendo la convalida delle attività nella propria carriera.
Art. 1 Borse disponibili
Le borse sono assegnate secondo la disponibilità finanziaria impegnata dal Consiglio di Amministrazione, per un numero complessivo di 390 mensilità, così ripartite:
Dipartimento | N. mensilità |
Architettura | 44 |
Economia | 33 |
Economia Aziendale | 33 |
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo | 23 |
Giurisprudenza | 68 |
Ingegneria | 48 |
Lingue, Letterature e Culture straniere | 52 |
Matematica e Fisica | 2 |
Scienze | 9 |
Scienze della Formazione | 16 |
Scienze Politiche | 54 |
Studi Umanistici | 8 |
Totale | 390 |
Art. 2 – Requisiti per la candidatura
Requisito generale
Regolare iscrizione a un corso di studio di Roma Tre per l’a.a. 2019-2020 (si intende essere in regola con i pagamenti delle tasse con scadenza antecedente all’atto della presentazione della domanda).
Requisiti specifici per la candidatura per ricerca
Regolare iscrizione per l’a.a. 2019-2020 a un corso di laurea magistrale (biennale e ciclo unico) o a un dottorato di ricerca, senza titolarità di borsa di dottorato.
Requisiti specifici per la candidatura per studio ed esami
- Regolare iscrizione per l’a.a. 2019-2020 a un corso di laurea (triennale) o di laurea magistrale (biennale e ciclo unico);
- Essere laureandi di un corso di laurea triennale in una sessione di laurea dell’a.a. 2018-2019 con l’obbligo di iscrizione a un corso di laurea magistrale per il 2020-2021.
Art. 3 – Incompatibilità
Non è possibile usufruire della borsa se si è beneficiari contemporaneamente di:
- Contributi erogati per gli stessi fini da enti pubblici o privati;
- Borse finanziate dall’Unione Europea;
- Borse di collaborazione;
- Altre borse di mobilità finanziate da qualsiasi struttura dell’Ateneo.
Qualora si sia già beneficiari di borsa di collaborazione o di assegno per il tutorato, verrà corrisposta esclusivamente la quota proporzionale alla prestazione effettuata prima della partenza.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente per via telematica, con procedura disponibile al seguente link http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/mobilita-dateneo-studio-e-ricerca/ entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 3 giugno 2020, pena l’esclusione. Per accedere alla procedura online occorre utilizzare le credenziali di accesso (username e password) denominate Roma3Pass, che consentono l’accesso all’area riservata del Portale dello Studente e a tutti i servizi online attivati dall’Ateneo, fatta eccezione per dottorandi/e, che devono invece inserire il proprio codice fiscale.
La scadenza per la presentazione della domanda è perentoria: si consiglia pertanto di evitare gli ultimi giorni per la presentazione della domanda.
Prima di iniziare la compilazione del modulo di candidatura on-line bisogna verificare tramite la propria area riservata (http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/) che i dati relativi alla propria carriera siano aggiornati e completi. Eventuali anomalie devono essere segnalate all’ufficio di segreteria studenti competente aprendo un ticket dal link https://helpdesk.uniroma3.it/studenti/index.php, facendo riferimento alla partecipazione al Bando Unico – Borse di mobilità internazionale di ateneo a.a. 2020-2021. In caso contrario la graduatoria verrà elaborata in base ai dati presenti nel sistema.
Nota Bene: ai fini della formulazione della graduatoria sono considerati i dati di carriera al 16 marzo 2020.
Mobilità per ricerca
Il Bando Unico 2020-2021 prevede lo svolgimento di un progetto di ricerca per la tesi in Paesi europei o extraeuropei presso una destinazione ritenuta congrua per la realizzazione del progetto stesso. Non occorre pertanto fare riferimento alle destinazioni elencate nell’Allegato 1: Elenco delle destinazioni del bando. La scelta della destinazione, concordata col docente relatore della tesi in base al progetto, può ricadere su una università con cui Roma Tre abbia o non abbia stipulato un accordo, ovvero su un’istituzione non accademica o altra struttura.
Nella candidatura è necessario descrivere il progetto finalizzato alla preparazione della propria tesi di laurea magistrale oppure di dottorato. Si dovrà pertanto individuare l’argomento della tesi e discuterne con un docente di riferimento (relatore della tesi magistrale o coordinatore/tutor del dottorato), quindi scegliere la struttura estera presso la quale svolgere la ricerca.
Mobilità per studio ed esami
Il Bando Unico a.a. 2020-2021 prevede lo svolgimento di una parte del proprio piano di studio presso una università extraeuropea, sostenendo i relativi esami. Si possono scegliere massimo TRE università tra quelle disponibili nell’Allegato 1: Elenco delle destinazioni al presente bando. In caso di mancata disponibilità delle sedi prescelte, sarà assegnata una destinazione d’ufficio. Qualora non si intenda avvalersi di questa possibilità, all’atto della presentazione della domanda si dovrà espressamente indicare l’intenzione di non accettare altre destinazioni.
Nella candidatura è necessario descrivere il progetto di studio. Si dovrà pertanto verificare sul sito web dell’università di destinazione l’offerta formativa per gli exchange students e se i corsi offerti sono compatibili con quelli del proprio corso di studio a Roma Tre.
Attenzione
Prima di selezionare la destinazione si deve verificare sul sito internet delle sedi ospitanti se sono richiesti specifici requisiti linguistici, di carriera o di altra natura, le scadenze per l’iscrizione (Application Form) e la compatibilità dell’offerta didattica con il proprio piano di studio.
Qualora la sede di destinazione abbia delle scadenze di iscrizione al semestre di proprio interesse molto anticipate (aprile, inizio maggio), si dovrà usufruire della borsa nel semestre successivo.
La borsa di mobilità per studio ed esami deve essere usufruita nel corso di un unico ciclo (triennale, magistrale o ciclo unico).
Durante tutto il soggiorno all’estero gli studenti e le studentesse in mobilità per studio devono risultare regolarmente iscritti/e a Roma Tre nell’a.a. 2020-2021 e possono conseguire il titolo soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all’estero.
Art. 5 – Selezione delle candidature e criteri di assegnazione
La selezione delle candidature e la relativa assegnazione delle borse di mobilità è effettuata da apposite commissioni.
Ciascuna commissione è composta da almeno due docenti compreso il coordinatore dipartimentale (vedi Allegato 2: Elenco dei docenti coordinatori dipartimentali) per ogni dipartimento per il quale risultano candidature presentate, cui si aggiunge un/a rappresentante degli studenti tra quelli eletti negli organi collegiali della struttura didattica interessata in veste di osservatore.
La commissione terrà conto dei seguenti criteri nell’assegnazione delle borse di mobilità, elencati non in ordine di priorità:
- curriculum accademico aggiornato alla prima sessione di esami dell’a.a. 2019-2020;
- motivazioni didattico-scientifiche e progetto di ricerca/studio;
- competenza linguistica (ove già acquisita).
Al curriculum accademico viene associato un punteggio calcolato secondo le seguenti formule:
- per tutti gli iscritti/e il punteggio viene calcolato come segue: punteggio = {Minimo [(Numero di crediti Conseguiti[1] + 30), Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi]/(Numero di Crediti Previsti dal Corso di Studi) × (Numero di Anni previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico Corrente – Anno Immatricolazione + 1) × (media ponderata dei voti)/30} × 100. [1]
- per gli iscritti/e a un Corso di Master o di Dottorato di Ricerca il punteggio viene calcolato sulla base del titolo di accesso al master/dottorato come segue: punteggio = [(Numero di anni previsti per il conseguimento Titolo)/(Anno Accademico di conseguimento titolo – Anno immatricolazione alla carriera relativa al titolo di accesso al master/dottorato + 1) × (Voto del titolo conseguito)/110] × 100.
Prima di procedere alla selezione, ogni commissione effettuerà una ripartizione delle mensilità proporzionale al numero delle candidature che perverranno per ciascuna tipologia di progetto (ricerca o studio).
Nell’assegnazione della borsa di mobilità viene data precedenza a chi non abbia mai usufruito di una borsa di studio erogata da Roma Tre per la mobilità internazionale, con esclusione del Programma Erasmus+.
Nel caso di accordi con atenei esteri che prevedono la mobilità per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, senza attribuzione di specifiche quote a ciascun Dipartimento, l’assegnazione delle borse di mobilità per studio avverrà sulla base di una graduatoria unica degli assegnatari sulla base del punteggio ottenuto e nel limite dei posti disponibili per il singolo ateneo estero di destinazione. La graduatoria unica viene formulata unificando le graduatorie dei singoli Dipartimenti.
[1] Sono esclusi dal computo i crediti relativi a convalide successive all’immatricolazione di singole attività svolte prima che la carriera abbia avuto inizio, quali corsi singoli, certificazioni linguistiche, etc. Per le carriere avviate per trasferimento in ingresso, passaggio di corso o abbreviazione per conseguimento di un secondo titolo si veda l’art. 10 del presente bando.
Art. 6 – Assegnazione e accettazione della borsa di mobilità
L’esito della propria candidatura si potrà verificare online dalla Pagina Personale Studenti Mobilità che si trova al seguente link http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/mobilita-dateneo-studio-e-ricerca/ presumibilmente entro la seconda metà di giugno 2020.
Coloro i quali risulteranno assegnatari dovranno far pervenire formale accettazione della borsa tramite procedura on line entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati. Qualora non accettassero la borsa entro i termini indicati saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati agli eventuali idonei presenti in graduatoria.
Nella stessa pagina personale sarà disponibile la procedura online per l’accettazione o la rinuncia alla borsa, da effettuarsi entro i termini di cui sopra.
Nel caso di rinuncia alla borsa, è necessario darne comunicazione tempestiva all’Ufficio, affinché la stessa possa essere riassegnata.
Le riassegnazioni di borse per periodi di studio potranno essere effettuate entro il termine massimo del 10/12/2020. Le riassegnazioni di borse per ricerca potranno essere effettuate entro il 15/06/2021. La riassegnazione potrà avvenire a condizione che la candidatura risulti compatibile:
- con la sede disponibile
- con la competenza linguistica richiesta dall’università partner
Coloro i quali dovessero essere in posizione utile per la riassegnazione saranno contattati dall’Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità di Ateneo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Nota Bene
L’assegnazione definitiva della borsa per mobilità per studio è comunque subordinata all’accettazione da parte dell’università/istituzione ospitante, che potrebbe avvenire anche dopo l’invio della domanda di iscrizione (application form).
Art. 7 – Competenza linguistica
La competenza linguistica deve essere dimostrata prima della firma del contratto finanziario e non all’atto della candidatura, tramite il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aver superato presso un corso di laurea almeno un esame curricolare di lingua;
- aver conseguito l’idoneità linguistica di livello minimo B1 presso il Centro Linguistico di Ateneo ( CLA);
- aver conseguito l’idoneità linguistica di livello minimo B1 presso un’istituzione riconosciuta da Roma Tre e precisamente:
- lingua inglese: Cambridge English Language Assessment (PET), IELTS, Trinity College (ISE 1), TOEFL (iBT con punteggio uguale o superiore a 65);
- lingua francese: Alliance Française ( DELF B1);
- lingua spagnola: Instituto Cervantes (DELE B1);
- lingua tedesca: Goethe Institut (ZD), Österreich Institut (Zertifikat Deutsch );
- lingua portoghese: Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (DEPLE – B1);
- lingua cinese: almeno due annualità di lingua cinese (L-OR/21) a Roma Tre oppure una annualità di lingua cinese (L-OR/21) a Roma Tre + Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) Liv.3;
- essere madrelingua della lingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare;
- essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare dell’università di destinazione.
Coloro i quali al momento dell’assegnazione della borsa di mobilità non fossero in possesso della prescritta competenza linguistica di livello B1, potranno ottenerla ottemperando alle condizioni di cui al punto 1 o 2 o 3 prima della firma del contratto finanziario. Nel caso di ricorso alla certificazione del CLA, si dovrà verificare la disponibilità dei corsi, sia frontali che on-line, nonché le date del relativo test. L’ateneo non potrà in ogni caso assicurare la corrispondenza del calendario dei corsi e dei test del CLA con i requisiti, temporali e di livello, previsti dalle università estere. Il mancato possesso della certificazione linguistica di livello B1 al momento della firma del contratto finanziario comporta la revoca della borsa di mobilità.
Nota Bene
A prescindere dal livello linguistico richiesto per la partecipazione al presente bando, è responsabilità degli studenti e delle studentesse che si candidano per una borsa di mobilità per studio ed esami presso università extraeuropee:
- verificare gli eventuali requisiti linguistici richiesti dall’università presso cui intendono svolgere la mobilità per studio ed esami talvolta superiori al B1;
- acquisire l’eventuale certificato linguistico richiesto dall’Ateneo ospitante.
Le seguenti università richiedono uno specifico livello minimo di competenza linguistica e precisamente:
- Australiane e statunitensi (tutte): liv. C1 in lingua inglese (IELTS, CAE o TOEFL) a seconda della destinazione;
- Russe (tutte): liv. B2 in lingua russa;
- Montréal / Canada: liv. B2 in lingua francese e inglese.
- Alcune università argentine: livello B2 in lingua spagnola
Il possesso del livello di competenza linguistica richiesto dall’università di destinazione è condizione necessaria per l’accettazione da parte della stessa università e quindi per la fruizione della borsa.
Art. 8 – Periodo di utilizzo e durata della borsa di mobilità
L’assegnatario/a deve comunicare all’Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo le date di arrivo e di partenza presso la destinazione prescelta al momento della sottoscrizione del contratto finanziario.
Borse per ricerca
- Il soggiorno presso la destinazione prescelta non deve essere inferiore a 1 mese, pena la restituzione della borsa di mobilità. Il periodo di ricerca può essere effettuato anche non consecutivamente;
- Il periodo di soggiorno deve essere compreso tra il 01/07/2020 (prima data utile per la partenza) e il 30/09/2021 (ultima data utile per il rientro).
Borse per studio ed esami
- Il soggiorno presso la destinazione prescelta non deve essere inferiore a 3 mesi, pena la restituzione della borsa di mobilità;
- Il periodo di soggiorno deve essere compreso tra il 01/07/2020 (prima data utile per la partenza) e il 30/09/2021 (ultima data utile per il rientro).
Il mese è convenzionalmente calcolato in 30 giorni.
Art. 9 – Mobilità per studio ed esami: Riconoscimento e convalida delle attività svolte
Prima della partenza, è obbligatorio compilare e sottoporre alla firma del docente coordinatore dipartimentale il Learning Agreement, inserendo gli esami che si intende sostenere presso l’università di destinazione.
È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero certificati dall’università di destinazione (Transcript of Records) e rispondenti al Learning Agreement approvato anche dall’istituzione partner e inviato per mail. La convalida delle attività svolte all’estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al Learning Agreement approvato, come stabilito dal Regolamento Carriera, art. 26.
Tutte le procedure sono riepilogate nell’Allegato 4: Procedure a seguito dell’assegnazione della borsa.
Art. 10 – Importo della borsa
Le borse di mobilità costituiscono un contributo parziale alle spese per soggiorni comunque compresi entro i seguenti limiti:
- minimo 1 mese e massimo 4 mesi per progetti di ricerca;
- minimo 3 mesi e massimo 6 mesi per studio ed esami.
Nota Bene
Il contributo di mobilità assegnato (indicato in “mensilità”) non corrisponde necessariamente alla durata effettiva del soggiorno per ricerca o studio ed esami.
Il contributo è attribuito in misura variabile unicamente a coloro che sono iscritti entro la durata normale del corso aumentata di un anno:
- massimo di 950,00 euro al mese (ISEE fino a 14.000€) per mobilità verso paesi extraeuropei;
- massimo di 750,00 euro al mese (ISEE fino a 14.000€) per mobilità verso i seguenti paesi europei: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito;
- massimo di 700,00 euro al mese (ISEE fino a 14.000€) per mobilità verso i restanti paesi europei.
Tutti gli importi sono riportati nell’Allegato 3: Importi contributo
Nota Bene
Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione, se si sono effettuati uno o più passaggi di corso, vengono calcolati tutti gli anni accademici per i quali è stata effettuata l’iscrizione.
Nel computo complessivo non concorre solamente la carriera attuale – comprensiva dei passaggi – ma anche eventuali carriere precedenti nell’ambito di corsi dello stesso livello, che non siano terminate con il conseguimento del titolo.
Nel caso delle abbreviazioni di carriera (derivanti da titoli pregressi o da precedenti carriere in altri atenei, italiani o esteri) si tiene conto dell’anno di corso corrispondente all’a.a. di avvio della carriera in Ateneo.
L’a.a. di immatricolazione preso in considerazione sarà quello calcolato sulla base dell’anno di corso di avvio della carriera a Roma Tre (es. a.a. 2018-2019 ammissione al II anno di corso, anno accademico di immatricolazione considerato 2017-2018).
Il 10% delle mensilità è riservato agli assegnatari con invalidità non inferiore al 66%. Le eventuali mensilità riservate ma non utilizzate saranno rese disponibili per gli eventuali idonei in graduatoria. La disabilità deve risultare nei dati di carriera.
Il valore ISEE considerato per la definizione della fascia contributiva di appartenenza ai fini del calcolo del contributo integrativo è quello relativo all’a.a. 2020-2021, secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse http://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/ (v. anche Portale dello Studente > http://portalestudente.uniroma3.it/tasse/presentazione-isee/
La dichiarazione ISEE deve risultare acquisita al momento della firma del contratto finanziario.
Qualora il contributo ricevuto risulti conteggiato per un numero di giorni superiore a quello effettivamente certificato dall’istituzione ospitante, con una flessibilità di 5 giorni in difetto, si dovrà provvedere alla restituzione della differenza. La restituzione dovrà essere effettuata entro 30 gg dalla conclusione della mobilità; importo e modalità saranno indicati nel modulo restituzione disponibile nella Pagina Personale Studenti Mobilità.
In caso di rinuncia agli studi nello stesso anno accademico di fruizione della borsa, si perderà il diritto ai contributi di mobilità e si dovrà restituire integralmente quanto già percepito.
Art. 11 – Contributo per il merito
È previsto un contributo per il merito destinato agli assegnatari di borsa per studio ed esami stabilito in misura fissa pari a € 400,00 e aggiuntivo ai contributi mensili, concesso a tutti gli iscritti entro la durata normale del corso di studio, aumentata di un anno, che avranno conseguito nel periodo di mobilità un minimo di 18 CFU (si intendono i crediti registrati nella carriera dello studente).
Il contributo per il merito potrà essere assegnato solo a conclusione del periodo di mobilità e delle procedure di convalida e di registrazione dei CFU conseguiti all’estero, pertanto non prima della fine del 2021.
Art. 12 – Erogazione della borsa
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 214 del 22/12/2011, il pagamento della borsa per importi superiori a € 1.000 può essere erogato esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, quali carte prepagate associate ad un conto corrente. Il conto corrente deve essere intestato esclusivamente ai beneficiari della borsa.
La borsa di mobilità viene erogata in unica soluzione a seguito della sottoscrizione del contratto finanziario secondo la procedura descritta all’Allegato 5: Vademecum firma contratto finanziario elettronico, che può avvenire se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
Mobilità per ricerca
- Approvazione/firma del progetto di ricerca tesi da parte dei docenti relatori o coordinatori/tutor di dottorato;
- Individuazione di un referente in loco presso la struttura di destinazione.
Mobilità per studio ed esami
- Regolare iscrizione all’a.a. 2020-2021;
- Approvazione del progetto di studio – tramite sottoscrizione del Learning Agreement – da parte dei docenti coordinatori dipartimentali (v. Allegato 2: Elenco dei docenti coordinatori dipartimentali) e dal competente organo collegiale della struttura di appartenenza degli assegnatari di borsa;
- Accettazione della mobilità da parte dell’università di destinazione.
Nota Bene
La borsa di mobilità (per ricerca o studio ed esami) non è erogata a quanti non abbiano una carriera attiva a Roma Tre (es. conseguimento del titolo finale prima della partenza, trasferimento o rinuncia agli studi).
Rendicontazione dell’attività svolta all’estero
Entro i 10 giorni successivi al termine del periodo di mobilità, come indicato nel contratto finanziario, è necessario far pervenire all’Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo, personalmente o tramite delegato/a o raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale di partenza), la documentazione attestante:
- Borsa per ricerca, studio ed esami: certificato di soggiorno attestante il periodo di permanenza presso l’università/istituzione estera (il documento è disponibile nella propria pagina studente sul sito dell’Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo a seguito dell’assegnazione della borsa);
- Solo borsa per ricerca: oltre quanto previsto al punto 1, la relazione dell’attività svolta sottoscritta dal relatore della tesi/tutor di dottorato e dal referente presso la destinazione estera.
Restituzione del contributo di mobilità
La restituzione della borsa di mobilità assegnata è prevista nei seguenti casi:
- Mancata presentazione della documentazione richiesta al termine del periodo di ricerca/studio entro i termini suindicati;
- Periodo di permanenza inferiore al minimo previsto di 1 mese per ricerca o 3 mesi per studio (il mese è calcolato in 30 giorni);
- Periodo di permanenza inferiore a quello previsto dal contratto finanziario, con una flessibilità di 5 giorni in difetto, limitatamente alla frazione di contributo di mobilità non usufruita;
- Rinuncia agli studi nell’anno accademico di fruizione della borsa e del contributo.
Nota Bene
La mancata restituzione degli importi richiesti comporta il blocco della carriera.
Art. 13 – Posta elettronica per comunicazioni istituzionali
L’ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica (nom.cognome@stud.uniroma3.it) cui è possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. La casella di posta di Roma Tre è l’unico canale utilizzato per inviare le comunicazioni da parte degli uffici, anche di carattere riservato, quali la notifica dell’avvenuta registrazione in carriera degli esami di profitto. Per attivare la casella di posta elettronica a seguito dell’immatricolazione occorre leggere attentamente le istruzioni riportate all’indirizzo: http://portalestudente.uniroma3.it/mail/
Art. 14 – Informativa e privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. L’Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall’Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/.
Art. 15 – Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista, Responsabile Area Studenti.
Art. 16 – Contatti utili
Ufficio Studenti con Titolo Estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo
Via Ostiense 149 – piano terra
E-mail: mobilita.internazionale@uniroma3.it
Ricevimento su appuntamento con prenotazione online
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 676/2020, prot. 30431 del 30/04/2020.