Regolamento Carriera A.A. 2021-2022

Regolamento Carriera A.A. 2021-2022

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PREMESSA
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Qualifica di studente
Art. 3 Procedure
Art. 4 Importi e modalità di pagamento
TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE
Art. 5 Accesso ai corsi di studio
Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso
Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero
TITOLO II – ISCRIZIONE
Art. 8 Rinnovo dell’iscrizione
Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso
Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)
TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME
Art. 11 Definizione
Art. 12 Percorso formativo
Art. 13 Presentazione della domanda
Art. 14 Revoca
TITOLO IV – CARRIERA
Art. 15 Trasferimento da altro ateneo
Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo
Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre
Art. 18 Abbreviazione di corso
Art. 19 Sospensione della carriera
Art. 20 Interruzione della carriera
Art. 21 Decadenza dagli studi
Art. 22 Esami di profitto
Art. 23 Piano di studio
Art. 24 Prova finale
Art. 25 Rinuncia agli studi
TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Art. 26 Mobilità in uscita
Art. 27 Mobilità in entrata
TITOLO VI – POST LAUREAM
Art. 28 Master
Art. 29 Corsi di perfezionamento
Art. 30 Corsi di aggiornamento
Art. 31 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Art. 32 Dottorato di ricerca
TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI
Art. 33 Percorso PeF24
Art. 34 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l’infanzia
TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 35 Certificazioni
Art. 36 Norme di disciplina
Art. 37 Tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse
TITOLO IX – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 39 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione
TITOLO X – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 40 Trattamento dei dati
TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 Norma transitoria
Art. 42 Norme finali
ALLEGATO 1 – TABELLA DI CONVERSIONE VOTI

PREMESSA

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti e le studentesse iscritti ai diversi corsi di studio dell’Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

Art. 2 Qualifica di studente

  1. La qualifica si ottiene con l’iscrizione ai corsi di studio di Roma Tre (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e ogni altro corso di studio individuato dall’art. 3 del D.M. 270/04 e dalle ulteriori norme vigenti in materia di istruzione universitaria) e ai corsi post-lauream (Master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, corsi di aggiornamento).
  2. Ottengono la qualifica anche coloro che frequentano Roma Tre nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale e degli accordi bilaterali stipulati tra Roma Tre e atenei esteri.

Art. 3 Procedure

Termini e modalità di presentazione delle domande e delle richieste relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicate sul Portale dello Studente all’indirizzo http://portalestudente.uniroma3.it.

Art. 4 Importi e modalità di pagamento

  1. Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento delle tasse dovuti in riferimento alle procedure descritte nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento Tasse, approvato dal Consiglio d’Amministrazione e pubblicato sul Portale dello Studente.
  2. Alle domande presentate in ritardo, nei casi previsti, è applicata una sovrattassa nella misura indicata nel medesimo regolamento.
  3. Il pagamento delle tasse oltre i termini previsti comporta l’addebito di un’indennità di ritardato pagamento, nella misura indicata nel medesimo regolamento.
  4. Gli studenti e le studentesse che non sono in regola con il pagamento delle tasse non possono proseguire la carriera e accedere alle procedure descritte nel presente regolamento.

TITOLO I – ACCESSO E IMMATRICOLAZIONE

Art. 5 Accesso ai corsi di studio

1.L’accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei criteri definiti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e dai decreti rettorali di emanazione dei bandi annuali di ammissione ai corsi di studio.

2. Prove di accesso ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

  • I corsi ad accesso programmato prevedono una prova di ammissione selettiva per il numero di posti definito dalla programmazione didattica e indicato nei bandi di ammissione.
  • I corsi ad accesso libero prevedono una prova obbligatoria di verifica della preparazione iniziale non selettiva, il cui esito può determinare l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per colmare carenze nelle competenze richieste per l’accesso ai corsi.
  • Le scadenze e le modalità di iscrizione alle prove sono definite dai bandi di ammissione ai corsi di studio.

3. Accesso ai corsi di laurea magistrale

  • I corsi prevedono la richiesta iniziale di verifica dei requisiti curricolari di accesso, che se insufficienti devono essere acquisiti prima dell’immatricolazione attraverso l’iscrizione a singoli insegnamenti;
  • I corsi prevedono inoltre la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, con modalità definite dal bando di ammissione;
  • I corsi possono prevedere l’accesso libero o programmato, secondo quanto previsto dalla programmazione didattica dei dipartimenti e dal bando di ammissione;
  • Le scadenze e le modalità di presentazione della richiesta sono definite dal bando di ammissione.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera.

Art. 6 Immatricolazione con abbreviazione di corso

L’immatricolazione con abbreviazione di corso è ammessa nei seguenti casi:

  1. Per conseguire un secondo titolo
    • Chi ha già conseguito un titolo accademico e desidera iscriversi a un corso di studio di analogo livello presso Roma Tre deve attenersi alle disposizioni previste dal bando di ammissione al corso di studio e dal regolamento didattico del corso di studio. Nell’effettuare la procedura di immatricolazione può essere richiesta alla struttura didattica competente la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una abbreviazione di corso.
  2. Per proseguire una carriera iniziata presso altro corso di studio
    • I trasferimenti da altri atenei e i passaggi tra corsi di studio di Roma Tre sono disciplinati dagli articoli 15 e 17 del presente Regolamento.
  3. Per ottenere il reintegro a seguito di decadenza o rinuncia agli studi relative a carriere pregresse.
  4. Per ottenere il riconoscimento di attività didattiche sostenute come singoli insegnamenti o nell’ambito di carriere presso università estere.

Art. 7 Immatricolazione con titolo di studio estero

Tutte le disposizioni relative all’immatricolazione con titolo di studio estero e al riconoscimento di titoli di studio conseguiti presso scuole e atenei esteri sono contenute nel Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri di Roma Tre e nella Guida all’ammissione ai corsi di studio con titolo accademico estero “How To Apply-Guide to the enrolment in degree courses for holders of foreign qualifications”.

TITOLO II – ISCRIZIONE

Art. 8 Rinnovo dell’iscrizione

  1. Fino al conseguimento del titolo accademico, è richiesta l’iscrizione senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto.
  2. L’iscrizione all’anno successivo si richiede online, ottenendo il bollettino per il pagamento delle tasse previste, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.
  3. L’iscrizione a un anno accademico successivo al primo si perfeziona col versamento di quanto dovuto come prima rata, previa regolarità dei pagamenti relativi agli anni accademici precedenti.
  4. Il rinnovo dell’iscrizione è richiesto di anno accademico in anno accademico entro i termini previsti. Coloro che prevedono di conseguire il titolo entro il 31 marzo (ultima sessione di laurea dell’anno accademico) non devono richiedere il rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico corrente.

Art. 9 Iscrizione a tempo pieno e fuori corso

  1. L’iscrizione presso Roma Tre è, di norma, considerata a tempo pieno, con impegno a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio prescelto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
  2. L’iscrizione da un numero di anni complessivi superiore alla durata normale del corso frequentato è considerata fuori corso.

Art. 10 Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

1.Per esigenze curriculari, concorsuali, di approfondimento culturale, aggiornamento e riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio che consenta l’iscrizione a corsi universitari, iscriversi a singoli insegnamenti attivati da Roma Tre e acquisire entro l’anno accademico di competenza i relativi crediti fino a un massimo di trentasei crediti per anno accademico.

2. L’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita:

  • a quanti siano in possesso di un titolo di studio che consenta l’iscrizione all’università;
  • a quanti siano già iscritti presso altre università italiane o estere nel limite delle norme fissate dall’ateneo di appartenenza e, per gli studenti e le studentesse stranieri, dalla normativa vigente per l’ingresso e il soggiorno in Italia;
  • a laureati/e presso Roma Tre o altri atenei italiani che intendono iscriversi, per l’a.a. in corso o per l’a.a. successivo, a un corso di laurea magistrale;
  • a iscritti/e a Roma Tre che intendono sostenere esami e acquisire crediti relativi ad attività didattiche non comprese nel proprio piano di studio.

3. L’iscrizione a singoli insegnamenti con deroga al limite dei trentasei crediti è consentita in vista dell’iscrizione a un corso di laurea magistrale, nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento Didattico d’Ateneo.

4. La frequenza a singoli insegnamenti consente di sostenere entro l’anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti.

5. I corsi di studio possono stabilire specifiche condizioni di accesso e frequenza ai propri insegnamenti come corsi singoli. Stabiliscono inoltre a quali attività didattiche tra quelle presenti nella propria offerta didattica è possibile iscriversi come corsi singoli.

TITOLO III – ISCRIZIONE PART-TIME

Art. 11 Definizione

Lo status di studente/essa part-time consente di svolgere la propria carriera con la possibilità di articolare il percorso formativo in sei anni per i corsi di laurea, in quattro anni per i corsi di laurea magistrale e in dieci anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 12 Percorso formativo

  1. La disciplina dei percorsi formativi part-time è riservata ai regolamenti didattici dei corsi di studio che prevedano tale figura.
  2. Coloro che optano per il part-time sottopongono il piano degli studi scelto all’approvazione del proprio corso di studio.
  3. È possibile acquisire un numero massimo di 30 crediti annuali, con conseguimento del titolo dopo sei anni per i corsi di laurea, quattro anni per i corsi di laurea magistrale e dieci anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
  4. Trascorsa la durata complessiva del percorso part-time, coloro i quali non conseguono il titolo vengono iscritti fuori corso in regime di tempo pieno.
  5. Ogni precedente iscrizione a tempo pieno riduce di due anni la durata complessiva del percorso part-time.
  6. I crediti eventualmente eccedenti il numero massimo di 30 fissato per anno accademico non sono registrati nella carriera fino a che non viene regolarizzata l’iscrizione in regime di tempo pieno per l’anno di riferimento.

Art. 13 Presentazione della domanda

È possibile presentare la richiesta di iscrizione part-time per l’anno accademico corrente per un numero di 30 crediti annuali entro la data prevista ogni anno per l’immatricolazione o per il rinnovo dell’iscrizione.

Art. 14 Revoca

La scelta dell’iscrizione part-time può essere revocata, su richiesta, entro la scadenza del pagamento della prima rata di tasse relativa all’iscrizione a ciascun anno accademico successivo.

TITOLO IV – CARRIERA

Art. 15 Trasferimento da altro ateneo

  1. Coloro che intendono trasferirsi a Roma Tre da un altro ateneo devono attenersi a quanto disposto dal bando di ammissione e dal regolamento didattico relativo al corso di studio cui intendono iscriversi.
  2. Il trasferimento si intende perfezionato con l’iscrizione a Roma Tre, che si effettua versando la prima rata delle tasse di iscrizione.

Art. 16 Trasferimento ad altro ateneo

  1. Il trasferimento a un altro ateneo può essere richiesto entro il 15 ottobre di ogni anno. Alle richieste ricevute oltre tale scadenza viene applicata una indennità secondo quanto definito dal Regolamento Tasse.
  2. A decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento non è più possibile sostenere alcuna prova d’esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere atti di carriera presso Roma Tre.
  3. Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica è trasmesso all’ateneo presso il quale lo/la studente/essa ha dichiarato di volersi trasferire.
  4. La ripresa della carriera presso Roma Tre senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica presso l’ateneo sede del trasferimento comporta il reintegro nell’ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 17 Passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre

  1. Termini e requisiti per effettuare il passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
  2. Coloro che sono iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti il DM 270/2004 e non hanno effettuato il passaggio ai corsi di studio riformati entro l’anno accademico 2020-2021- ad esclusione di quanti abbiano completato il percorso formativo e debbano sostenere la sola prova finale – possono rinnovare l’iscrizione esclusivamente previo passaggio ai corsi di studio riformati ai sensi del DM 270/2004.

Art. 18 Abbreviazione di corso

  1. Termini e requisiti per effettuare la domanda di valutazione per ottenere una abbreviazione di corso per conseguimento di un secondo titolo o riconoscimento di attività didattiche relative a carriere estere o singoli insegnamenti sono specificati nel bando di ammissione e nel regolamento didattico relativi al corso di studio prescelto.
  2. Gli studenti e le studentesse decaduti possono inoltrare apposita domanda entro il 15 dicembre per ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l’offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.
  3. Coloro che intendono iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre a seguito di rinuncia agli studi devono inoltrare domanda di reintegro in un corso di studio attivato secondo l’offerta didattica vigente al momento della richiesta entro il 15 dicembre. La struttura didattica competente valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19 Sospensione della carriera

1.La sospensione della carriera può essere richiesta esclusivamente da coloro che sono iscritti ai corsi di studio riformati ai sensi del DM 270/2004.
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per i seguenti motivi:

  • per proseguire gli studi e conseguire il titolo presso: università estere, istituti di formazione militare italiani, Dottorato di Ricerca, Master Universitario di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione;
  • iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l’incompatibilità;
  • maternità, paternità e puerperio;
  • invalidità superiore al 33%;
  • servizio civile volontario nazionale e internazionale.

3. La sospensione può essere effettuata per la durata massima di un solo anno accademico, fatti salvi i casi illustrati ai punti a. e b., per i quali è estendibile per la durata normale degli studi.
4. Coloro che si avvalgono della sospensione non sono tenuti alla corresponsione delle tasse universitarie;
5. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di sospensione, non è più possibile sostenere alcuna prova d’esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere alcun atto di carriera. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 20 Interruzione della carriera

  1. L’interruzione della carriera si verifica in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione per almeno un anno accademico, senza che sia stata richiesta la sospensione della carriera.
  2. Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 21 Decadenza dagli studi

  1. Coloro che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi dall’anno accademico nel quale hanno sostenuto l’ultimo esame o da quello dell’ultima iscrizione in corso (non si tiene conto degli anni di iscrizione in qualità di ripetente), se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.
  2. Coloro che sono in difetto del solo esame di prova finale non decadono, qualunque sia l’ordinamento didattico del proprio corso di studio.
  3. Gli studenti e le studentesse decaduti possono inoltrare apposita domanda entro il 15 dicembre per ottenere il reintegro nella qualità di studente in un corso di studio attivato secondo l’offerta didattica vigente al momento della richiesta, con riconoscimento degli esami sostenuti da parte della struttura didattica competente, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 22 Esami di profitto

  1. Per prenotare e sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, è necessario:
    1. essere in regola con il versamento delle tasse;
    2. aver superato eventuali esami propedeutici;
    3. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste;
    4. presentare alla commissione d’esame un proprio documento di riconoscimento.
  2. La violazione delle suddette regole comporta l’annullamento degli esami con provvedimento rettorale.
  3. Per sostenere gli esami è necessario iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente.
  4. In caso di iscrizione fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, è possibile richiedere di sostenere la prova d’esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell’insegnamento relativo ad un anno accademico precedente nel quale l’insegnamento è stato frequentato, per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio.
  5. L’attestazione dell’esito dell’esame è effettuata nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico d’Ateneo.
  6. La procedura di verbalizzazione è svolta online. L’esame viene registrato nella carriera, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d’esame, con la data di sostenimento, la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato.

Art. 23 Piano di studio

  1. Il piano di studio è l’insieme di tutte le attività didattiche, obbligatorie e a scelta, che bisogna sostenere per raggiungere il numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale.
  2. Lo svolgimento della carriera si realizza secondo un piano di studio. Fino a che non sia stato definito il proprio piano di studio ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del corso di studio di appartenenza è possibile sostenere esclusivamente gli esami relativi alle attività didattiche obbligatorie previste da detto corso.
  3. Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, è possibile presentare un piano di studio individuale, che è soggetto all’approvazione della struttura didattica competente.
  4. La frequenza di attività didattiche in sovrannumero e l’ammissione ai relativi appelli di esame è consentita fino a un massimo di 9 crediti complessivi; oltre tale soglia è consentita esclusivamente tramite l’iscrizione a singoli insegnamenti, di cui all’Art. 10 del presente Regolamento. Tali attività didattiche non sono comprese nel piano di studio e non concorrono al calcolo dei crediti e della media per il conseguimento del titolo. Lo studente può richiedere di sostituirle tali attività formative già presenti nel proprio piano di studio secondo le modalità e le regole di modifica dei piani di studio previste dai singoli Dipartimenti. Eventuali esami già sostenuti e sostituiti saranno collocati in sovrannumero al di fuori del piano di studio.
  5. È possibile includere nel proprio piano di studio attività didattiche presenti nell’offerta di corsi di studio diversi da quello presso cui si è iscritti. I dipartimenti possono stabilire condizioni e limiti per la inclusione delle attività didattiche dei propri corsi di studio da parte di iscritti/e a corsi di studio di altri dipartimenti.

Art. 24 Prova finale

  1. Per essere ammessi alla prova finale occorre possedere i requisiti stabiliti dai singoli corsi di studio, e attenersi a quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle procedure amministrative adottate da Roma Tre in materia.
  2. Ai fini dell’ammissione alla prova finale gli uffici dell’Area Studenti procedono al controllo del curriculum degli studenti e delle studentesse al fine di verificarne la conformità all’ordinamento didattico del corso di studio di appartenenza e la regolarità amministrativa. Coloro che non risultano in regola non possono essere ammessi alla prova finale.
  3. La prova finale è verbalizzata con procedura online.

Art. 25 Rinuncia agli studi

  1. È possibile rinunciare in ogni momento allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando un’apposita domanda, irrevocabile e incondizionata.
  2. La rinuncia comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate, ad eccezione del caso previsto al comma 6 dell’Art. 14 del Regolamento Tasse.
  3. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di rinuncia non è più possibile sostenere alcuna prova d’esame, anche se precedentemente prenotata, né compiere atti di carriera presso Roma Tre.
  4. A seguito della rinuncia viene restituito il titolo di studio di scuola media secondaria, se consegnato all’atto dell’immatricolazione.
  5. Coloro che intendono iscriversi nuovamente a corsi di studio di Roma Tre devono inoltrare domanda di reintegro in un corso di studio attivato secondo l’offerta didattica vigente al momento della richiesta entro il 15 dicembre. La struttura didattica competente valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti, nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

TITOLO V – MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 26 Mobilità in uscita

  1. È possibile sostituire parte delle attività didattiche previste dal proprio piano di studio con attività svolte presso università estere, secondo quanto stabilito dal Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche.
  2. Le modalità e i requisiti per la partecipazione sono stabiliti dai bandi di partecipazione ai singoli programmi.
  3. L’ammissione alla mobilità comporta il riconoscimento delle attività svolte presso l’istituzione estera previa presentazione e approvazione da parte del coordinatore disciplinare del progetto di studio (Learning Agreement) prima della partenza per la sede assegnata, secondo le norme previste dalla struttura didattica competente e fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dai bandi di partecipazione ai programmi o dalle convenzioni stipulate con gli atenei esteri.
  4. È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero certificati dall’università di destinazione (Transcript of Records) e rispondenti al Learning Agreement approvato, senza richiesta di ulteriori attività o verifiche di apprendimento, nel pieno rispetto delle linee guida ECTS. È garantita la conversione dei crediti ECTS in rapporto paritario (1:1) con i CFU.
  5. La convalida delle attività svolte all’estero è sottoposta alla valutazione della struttura didattica competente solo nel caso in cui le attività certificate siano difformi rispetto al Learning Agreement
  6. La conversione dei voti è effettuata sulla base delle informazioni fornite dagli atenei partner secondo il sistema ECTS, comprendente la distribuzione statistica dei voti, utilizzando la tabella di conversione d’ateneo di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento.
  7. Le attività didattiche e i crediti acquisiti all’estero devono risultare nel loro insieme coerenti con il profilo del corso di studio di appartenenza, sostituendo un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente.
  8. Coloro che intendono frequentare università estere sulla base di una iniziativa personale non godono dello status di studenti di scambio. La struttura didattica competente può valutare, su specifica richiesta, se riconoscere in termini di crediti formativi le attività didattiche svolte all’estero.
  9. Coloro che intendono frequentare università estere per conseguire un titolo di studio devono richiedere la sospensione della carriera, come previsto all’Art. 19 del presente Regolamento.

Art. 27 Mobilità in entrata

  1. Gli studenti e le studentesse provenienti da atenei esteri possono svolgere parte dei propri studi presso Roma Tre, secondo quanto stabilito dal Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale e sulla base dei programmi internazionali cui Roma Tre partecipa e gli accordi con università estere stipulati da Roma Tre e dalle singole strutture didattiche, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.
  2. Per essere ammessi ai corsi e agli appelli dei relativi esami devono richiedere l’approvazione del Learning Agreement, che viene effettuata dalla struttura didattica competente.
  3. Coloro che intendono frequentare Roma Tre sulla base di una iniziativa personale, possono iscriversi a singoli insegnamenti, secondo quanto previsto all’Art. 10 del presente Regolamento, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.

TITOLO VI – POST LAUREAM

Art. 28 Master

  1. Presso Roma Tre sono attivati Master di primo e di secondo livello.
  2. L’iscrizione ai Master di primo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di primo ciclo (laurea triennale).
  3. L’iscrizione ai Master di secondo livello è consentita a chi ha conseguito un titolo universitario di secondo ciclo (Laurea Specialistica/Magistrale o diploma di laurea secondo l’ordinamento ante D.M. 509/1999 e successive modificazioni).
  4. A conclusione del Master, previo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello, con l’indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 29 Corsi di perfezionamento

  1. L’iscrizione ai corsi di perfezionamento è consentita a chi ha conseguito almeno un titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea triennale).
  2. A conclusione del corso, previo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti e il superamento della prova finale, viene rilasciato un Attestato.
  3. L’iscrizione a un corso di perfezionamento non richiede la sospensione della carriera universitaria di cui all’ 19 del presente Regolamento.

Art. 30 Corsi di aggiornamento

  1. L’iscrizione ai corsi di aggiornamento è consentita a chi è in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del corso.
  2. A conclusione del corso, previo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti, viene rilasciato un Attestato di frequenza.

Art. 31 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

  1. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico su base nazionale per titoli ed esami.
  2. Il concorso è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo l’ordinamento ante D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni.
  3. La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari.
  4. A conclusione del secondo anno della Scuola, previo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Corso e il superamento della verifica finale, viene rilasciato un Diploma nel quale sono riportati i crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 32 Dottorato di ricerca

Il Dottorato di ricerca è disciplinato dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca, pubblicato sul sito di Ateneo.

TITOLO VII – ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Art. 33 Percorso PeF24

  1. Presso Roma Tre è attivato il Percorso Formativo per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche individuate dal DM 10 agosto 2017, n. 616 quali requisiti di ammissione al concorso pubblico nazionale per l’accesso al percorso FIT di cui al Capo II del DLgs 13 aprile 2017, n. 59.
  2. Il percorso formativo, denominato PeF24, consente l’acquisizione di un totale di 24 crediti negli ambiti e nei settori scientifico disciplinari indicati dal DM 10 agosto 2017 n. 616, cui corrispondono specifiche attività individuate nell’offerta formativa dall’ateneo.
  3. Il percorso ha la durata di un anno accademico, con rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico successivo qualora non si conseguissero i 24 crediti entro tale durata.
  4. Possono iscriversi al percorso studenti e studentesse iscritti presso Roma Tre e laureati o laureate presso Roma Tre o altri atenei che debbano conseguire parzialmente o totalmente i 24 crediti.
  5. Contestualmente all’iscrizione al percorso è possibile richiedere il riconoscimento di eventuali attività già svolte presso Roma Tre o altri atenei utili al conseguimento dei 24 crediti totali.

Art. 34 Corso di specializzazione annuale per Educatore dei servizi educativi per l’infanzia

1.È istituito presso Roma Tre il corso di specializzazione post lauream ai sensi del Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 378, che interessa le università nelle quali è attivo il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis.
2. Il percorso ha durata annuale ed è riservato a coloro che alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia, di cui al DM 26 maggio 1998;
  • laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM85 bis, di cui al DM 10 settembre 2010, n. 249.

3. L’attivazione del corso è subordinata alle disposizioni normative e alla programmazione dell’offerta formativa d’ateneo.

TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 35 Certificazioni

  1. Gli studenti e le studentesse hanno diritto a ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione riporta le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.
  2. Roma Tre provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere studentesche mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
  3. Roma Tre rilascia il Diploma Supplement secondo lo schema adottato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
  4. Roma Tre rilascia il Libretto d’Iscrizione, che attesta l’appartenenza a Roma Tre e consente la trascrizione degli esiti degli esami sostenuti. Tale trascrizione non vale come verbalizzazione degli esami, che si effettua esclusivamente secondo quanto previsto all’Art. 15 del Regolamento Didattico d’Ateneo.

Art. 36 Norme di disciplina

1.Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di studio attivati presso Roma Tre sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all’interno degli spazi universitari, ivi compresi quelli di sedi convenzionate con l’Ateneo, e nei rapporti con i docenti e tra loro stessi.
2. A coloro che violano norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni disciplinari. Tali sanzioni possono riguardare anche fatti commessi all’esterno dell’Ateneo, qualora abbiano arrecato pregiudizio all’immagine dell’Ateneo stesso.
3. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

  • ammonizione;
  • interdizione temporanea da uno o più attività formative;
  • esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto, relativamente a una o più sessioni di esame;
  • sospensione temporanea dall’università fino a un massimo di un anno.

4. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
5. La giurisdizione disciplinare è esercitata dal Direttore del Dipartimento edal Senato Accademicoche applicano i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.
6. L’applicazione del provvedimento di ammonizione di cui alla lettera a. del comma 3 del presente articolo compete al Direttore del Dipartimento.
7. L’applicazione dei provvedimenti di interdizione temporanea, di esclusione e di sospensione temporanea dall’università di cui alle lettere b., c. e d. del comma 3 del presente articolo competono al Senato Accademico.
8. L’istruttoria del procedimento è curata dal Dirigente competente o da suo delegato.
9. Il Senato Accademico, può nominare tra i suoi membri una commissione per l’esame approfondito del caso; alla commissione partecipa almeno un rappresentante degli studenti.
10. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati al Rettore.
11. Laddove i comportamenti possano configurare anche fattispecie di reato, il Dirigente competente provvede a informare:

  • l’Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;
  • il Direttore Generale per le opportune comunicazioni agli Organi Accademici.

12. Il procedimento disciplinare si avvia indipendentemente da eventuali indagini dell’Autorità giudiziaria o procedimenti penali relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione disciplinare.
13. L’apertura del procedimento disciplinare è tempestivamente comunicata a coloro che ne sono destinatari, che hanno diritto ad essere ascoltati da chi esercita la giurisdizione disciplinare e a presentare eventuali note scritte in loro difesa.
14. Prima dell’adozione dei provvedimenti definitivi, può essere applicata una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole. La misura può riguardare l’interdizione temporanea da uno o più corsi di studio, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o in altre strutture anche esterne a Roma Tre, dagli incarichi rivestiti in seno ad organi accademici, l’esclusione da uno o più esami di profitto, nonché la sospensione di attività di collaborazione ex Lgs. n. 68 del 29.03.2012 eventualmente in essere e dalla fruizione di borse di studio eventualmente attribuite.
15. La misura cautelare può essere revocata o sostituita con altra meno afflittiva, laddove emergano fatti che riducano la gravità dell’addebito ovvero comportamenti che dimostrino il ravvedimento.
16. Il periodo di sospensione cautelare è computato nella determinazione della sanzione definitiva.
17. Tutti i giudizi sono resi tempestivamente esecutivi con decreto rettorale.
18. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate nella carriera universitaria e riportate nei fogli di congedo nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria.
19. Le sanzioni disciplinari comminate da altre università sono integralmente applicate presso Roma Tre in caso di trasferimento da altro ateneo.

Art. 37 Tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse

1.Roma Tre si è da sempre impegnata affinché la tutela del diritto di accedere a percorsi formativi di ogni livello sia parte integrante delle politiche di Ateneo senza distinzione di sesso, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto a tutte le componenti universitarie.
2. Nello specifico, Roma Tre individua le seguenti categorie di studenti e studentesse, oggetto di specifiche iniziative volte a tutelare la partecipazione alla vita universitaria:

a. “atleti”: si intendono studenti e studentesse coinvolti negli ultimi 12 mesi in discipline sportive appartenenti a federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):

i. atleti, allenatori o arbitri convocati nelle rappresentative della nazionale Italiana o per la partecipazione ai campionati assoluti o di categoria italiani, europei o mondiali;
ii. atleti o  allenatori  delle  rappresentative  di  Roma  Tre  coinvolte  in  competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale;

b. “genitori”: si intendono:

i. studentesse in gravidanza;
ii. studenti e studentesse con figli di età inferiore a 12 mesi; lo status è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento di minori entro 12 mesi dall’adozione/affidamento;

c. “persone con  disabilità”:  si  intendono  studenti  e  studentesse  che  si  trovano  in  una  delle seguenti condizioni:

i. riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;
ii. invalidità pari o superiore al 66%;

d. “caregiver”: si intendono studenti e studentesse che, ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assistono e si prendono cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata;

e. “lavoratori”:si intendono studenti e studentesse che, ai sensi del d.lgs. 81/2008 art.2 c.1, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgano un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione e che non possano usufruire dei permessi per il diritto allo studio, cosiddette 150 ore, perché non previsti nel relativo contratto di lavoro o perché, pur avendo presentato regolare domanda, non risultino beneficiari.

3. Per gli studenti e le studentesse di cui al punto precedente, in misura compatibile con le esigenze organizzative e regolamentari e nel rispetto del principio di parità di trattamento, è garantita la possibilità di:

a. concordare con il docente incontri anche al di fuori dagli orari prestabiliti per il ricevimento;
b. concordare con il docente, compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d’esam Per i lavoratori tale possibilità è limitata ai soli casi per i quali non si abbia diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti (’art. 10 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300);
c. richiedere un cambio canale, al fine di consentire la frequenza delle attività didattiche frontali in orari diversi da quelli previsti per il canale di appartenenza, nelle modalità consentite da ciascun Dipartimento;
d. accedere alle sessioni straordinarie di esami, ove previste.

TITOLO IX – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 39 Pubblicità delle informazioni e strumenti di comunicazione

  1. Il sito web di Roma Tre (www.uniroma3.it), il Portale dello Studente (portalestudente.uniroma3.it), i siti e le bacheche delle strutture didattiche costituiscono i principali strumenti ufficiali di comunicazione e pubblicazione degli avvisi.
  2. Roma Tre utilizza inoltre i principali social media per la diffusione delle informazioni, attraverso apposite pagine istituzionali.
  3. Roma Tre mette a disposizione degli studenti e delle studentesse una casella di posta elettronica istituzionale cui è possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente. Tale casella di posta è l’unico canale utilizzato per inviare comunicazioni da parte degli uffici. L’attivazione della casella di posta elettronica si effettua secondo le istruzioni presenti nel Portale dello Studente.

TITOLO X – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 40 Trattamento dei dati

  1. L’informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall’Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito uniroma3.it/privacy.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Norma transitoria

A partire dall’Anno Accademico 2020-2021 tutti gli iscritti a corsi di studio attivati ai sensi degli ordinamenti ante DM 270/2004, ad esclusione del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria nel rispetto di quanto stabilito nel DM n. 249/2010, hanno l’obbligo di transitare all’attuale ordinamento, salvo il caso che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi e che debbano quindi sostenere soltanto la prova finale (esame di laurea).

Art. 42 Norme finali

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

 

Roberta Evangelista 07 Luglio 2021