Esami: norme sul "salto d'appello"

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO, Art. 14 - Esami di profitto.
Il voto è espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione della lode in relazione all’eccellenza della preparazione, e l’esame si intende superato se il candidato ha ottenuto una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Nel caso di prove di esami orali in cui siano registrati il ritiro dello studente oppure una valutazione dell’esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente può sostenere di nuovo l’esame in un appello della stessa sessione qualora tra la data dell’appello in cui è stato registrato l’esito dell’esame e la data del successivo appello intercorrano almeno venti giorni naturali e consecutivi.Il docente responsabile dell’insegnamento ha comunque la facoltà di consentire allo studente interessato di sostenere nuovamente l’esame non superato entro un periodo inferiore ai venti giorni, nel rispetto in ogni caso della distanza minima tra gli appelli di cui all’art. 18, comma 1, pari ad almeno quattordici giorni naturali e consecutivi.
Nel caso di prove di esame scritte, lo studente ha la possibilità di sostenere l’esame in un appello della stessa sessione anche a seguito del proprio ritiro in presenza di un voto pari o superiore a diciotto trentesimi, purché tra la data dell’appello in cui è stato registrato l’esito dell’esame e la data del successivo appello intercorrano almeno venti giorni naturali e consecutivi. Il docente responsabile dell’insegnamento ha comunque la facoltà di consentire allo studente di sostenere nuovamente l’esame non superato entro un periodo inferiore ai venti giorni, nel rispetto in ogni caso della distanza minima tra gli appelli di cui all’art. 18, comma 1, pari ad almeno quattordici giorni naturali e consecutivi.
Non è in ogni caso consentito allo studente di sostenere nuovamente un esame di profitto già superato.