Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il riconoscimento dei titoli esteri

 

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Sommario

TITOLO I – Norme comuni e generali
Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Documenti richiesti ai fini dell’ammissione e del riconoscimento
TITOLO II – Procedure per l’ammissione a un corso universitario
Art. 4 – Cittadini/E italiani, comunitari o equiparati, extra-comunitari regolarmente soggiornanti
Art. 5 – Cittadini/E extra-comunitari RESIDENTI ALL’ESTERO
Art. 6 – Requisiti DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 7 – Conoscenza della lingua italiana
Art. 8 – Prova di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato
TITOLO III – Procedure per il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti all’estero
Art. 9 – Limiti e applicazione del riconoscimento
Art. 10 – Ammissione AI corsI di laurea magistrale e riconoscimento di esami e crediti
Art. 11 – Riconoscimento per equipollenza di un titolo estero con un titolo Rilasciato da Roma Tre
TITOLO IV – Procedure per la conversione dei voti conseguiti all’estero
Art. 12 – Conversione del voto finale estero degli studi di scuola secondaria superiore
Art. 13 – Conversione dei voti universitari esteri
Allegato A. Modalità di conversione del voto di maturità conseguito presso istituti esteri (nota MIUR 4 giugno 2007)

TITOLO I – Norme comuni e generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’ammissione ai corsi universitari delle persone in possesso di un titolo estero, il riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’ammissione e del proseguimento degli studi universitari, ovvero dell’equipollenza a titoli rilasciati dall’Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Roma Tre, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento per le definizioni di seguito elencate si intende:

  1. Cittadini/e comunitari o equiparati: cittadini/e appartenenti a uno Stato membro dell’Unione Europea; cittadini/e di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti e alle studentesse delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72); cittadini/e della Svizzera (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati); cittadini/e della Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132); rifugiati/e e titolari di protezione sussidiaria; il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato Italiano o la Santa Sede – e i relativi familiari a carico.
  2. Cittadini/e extra-comunitari: cittadini/e appartenenti a uno Stato non membro dell’Unione Europea e ivi residenti, non rientranti nei casi previsti dalla normativa vigente di cui al primo punto.
  3. Cittadini/e extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia: cittadini/e extra-comunitari in possesso di carta di soggiorno italiana, ovvero di un permesso di soggiorno italiano rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, familiari e religiosi.
  4. Candidati/e con titolo estero: cittadini/e italiani, comunitari o equiparati, extra-comunitari o regolarmente soggiornanti in Italia che siano in possesso di un titolo di studio appartenente ad un sistema educativo di un altro Paese, conseguito all’estero o in Italia.
  5. Riconoscimento titoli e studi universitari esteri: procedura di valutazione degli studi effettuati e dei titoli conseguiti presso una istituzione universitaria estera ai fini dell’immatricolazione a un corso di studio di qualsiasi livello, che può comportare il riconoscimento di attività didattiche/crediti per il conseguimento del titolo rilasciato da Roma Tre.
  6. Equipollenza: attestazione di equivalenza di un titolo accademico conseguito all’estero con un titolo accademico italiano.
  7. Corso di laurea: corso universitario di primo ciclo triennale.
  8. Corso di laurea magistrale a ciclo unico: corso universitario di secondo ciclo a ciclo unico (5 anni).
  9. Corso di laurea magistrale: Corso universitario di secondo ciclo biennale.
  10. Corso universitario di terzo ciclo: master di primo livello, master di secondo livello, corso di perfezionamento, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca.
  11. Corsi singoli: singoli insegnamenti attivati nell’ambito dell’offerta didattica dei corsi di studio, cui è consentita l’iscrizione entro il limite massimo di 36 crediti per anno accademico.
  12. Roma Tre: Università degli Studi Roma Tre.
  13. MUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  14. Portale dello Studente: pagine web nelle quali sono contenute tutte le informazioni sulle procedure e sui regolamenti di interesse per gli studenti e dalle quali si accede ai servizi online.

Art. 3 – Documenti richiesti ai fini dell’ammissione e del riconoscimento

1.Disposizioni comuni:

a. Tutti i documenti richiesti possono essere presentati in originale o copia conforme;
b. La dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso può essere sostituita da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
c. Non è richiesta la traduzione in italiano per i titoli e i documenti rilasciati in inglese, francese, spagnolo e portoghese. Pertanto nel presente regolamento l’espressione “tradotto in italiano” si applica solo ai titoli e ai documenti rilasciati in lingue diverse da quelle suindicate;
d. Certificati degli esami (transcript) con relativi programmi dei corsi possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, ove adottato;
e. Coloro che presentino documentazione incompleta o da perfezionare sono immatricolati sotto condizione e non possono sostenere esami, né compiere qualsiasi atto di carriera fino alla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

2. Disposizioni specifiche per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico:

a. Titolo finale degli studi di scuola secondaria, valido per l’ammissione all’università nel Paese dove è stato conseguito, tradotto in italiano e legalizzato;
b. Certificato tradotto in italiano attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’università nel Paese di provenienza.

3. Disposizioni specifiche per l’accesso ai corsi di laurea magistrale:

a. Titolo finale conseguito presso un’università o istituto di istruzione superiore post-secondaria, valido per il proseguimento degli studi nel livello successivo nel Paese dove è stato conseguito, tradotto in italiano e legalizzato;
b. Certificato degli esami sostenuti tradotto in italiano;
c. Programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti tradotti in italiano con l’indicazione del peso in termini di ore/crediti e del sistema di valutazione.

4. Corsi di terzo ciclo:

a. Titolo accademico conseguito presso un’istituzione della formazione superiore equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso a ulteriori corsi) al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto, tradotto in italiano e legalizzato.

5. Corsi singoli:

a. Titolo finale degli studi di scuola secondaria, valido per l’ammissione all’università nel Paese dove è stato conseguito, tradotto in italiano e legalizzato.

TITOLO II – Procedure per l’ammissione a un corso universitario

Art. 4 – Cittadini/e italiani, comunitari o equiparati, extra-comunitari regolarmente soggiornanti

I cittadini e le cittadine italiani, comunitari o equiparati, extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che hanno conseguito il titolo di studio in un Paese estero presentano la domanda di ammissione direttamente a Roma Tre secondo le procedure definite nella “Guida How to Apply Studenti con titolo estero” pubblicata annualmente sul Portale dello Studente.

Art. 5 – Cittadini/e extra-comunitari residenti all’estero

I cittadini e le cittadine extra-comunitari che hanno conseguito il titolo di studio in un Paese estero devono presentare:

a. Domanda di preiscrizione a Roma Tre secondo i termini e le modalità definiti annualmente dalle autorità competenti;
b. Domanda di ammissione secondo le procedure descritte nella “Guida How to Apply Studenti con titolo estero” pubblicata sul Portale dello Studente.

Art. 6 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1.Per l’ammissione a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e corso singolo:

a. Essere in possesso di un titolo finale degli studi di scuola secondaria di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente Regolamento;
b. Il titolo deve essere stato conseguito con almeno 12 anni totali di scolarità. Qualora questi siano inferiori a 12 è necessario aver completato uno o più anni di studi universitari. Per le ulteriori precisazioni si fa riferimento alle disposizioni interministeriali pubblicate sul sito del MUR al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

2. Per l’ammissione a un corso di laurea magistrale e a un corso di terzo ciclo:

a. Essere in possesso di un titolo di studio conseguito presso un’università o istituto di istruzione superiore post-secondaria valido per il proseguimento degli studi nel livello successivo nel Paese dove è stato conseguito, di cui al comma 3 dell’art.3 del presente Regolamento.
b. A tali requisiti si aggiungono quelli curricolari specifici stabiliti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

Art. 7 – Conoscenza della lingua italiana

  1. Per l’iscrizione a tutti i corsi universitari è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello minimo B1, ovvero della lingua straniera in cui il corso è integralmente impartito.
  2. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere livelli minimi diversi.
  3. La prova di lingua italiana si svolge presso il Centro Linguistico di Ateneo ed è obbligatoria per tutte le tipologie di candidati, fatta eccezione per i casi di esonero previsti dalle disposizioni interministeriali pubblicate sul sito del MIUR al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
  4. La prova è selettiva per i soli cittadini/e extra-comunitari residenti all’estero, come previsto dalle disposizioni di cui al punto precedente, e si svolge il giorno fissato dal MUR. Solo nel caso di accertato impedimento oggettivo Roma Tre potrà fissare una data di recupero, che deve comunque svolgersi prima del perfezionamento dell’immatricolazione.

Art. 8 – Prova di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato

  1. Per l’immatricolazione a un corso di studio ad accesso programmato è richiesto il superamento di una prova di ammissione, oltre al superamento della prova di lingua italiana nei casi previsti.
  2. I candidati e le candidate extra-comunitari residenti all’estero che non si classificano in posizione utile nella graduatoria relativa al contingente di posti loro riservati, possono presentare all’Area Studenti una sola domanda di:

a. Ammissione ad altro corso universitario presso Roma Tre, a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso;
b. Riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra università, a condizione che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, e che risulti superata la prova di ammissione sostenuta a Roma Tre.

TITOLO III – Procedure per il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti all’estero

Art. 9 – Limiti e applicazione del riconoscimento

  1. Il riconoscimento può essere richiesto esclusivamente per i corsi frequentati e i titoli finali conseguiti presso le università estere statali o legalmente riconosciute dalle autorità competenti del Paese al cui ordinamento si riferiscono.
  2. Non è possibile richiedere il riconoscimento per corsi e titoli finali conseguiti in centri privati in convenzione con università estere.

Art. 10 – Ammissione AI corsI di laurea magistrale e riconoscimento di esami e crediti

1.Il Dirigente competente certifica la regolarità della documentazione presentata e il rispetto dei requisiti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea magistrale e del riconoscimento degli esami.

2. Il Consiglio di Dipartimento valuta il curriculum e può deliberare:

a. L’ammissione a un corso di laurea magistrale:

    • Diretta: con riconoscimento totale del titolo universitario estero valido per l’accesso;
    • Sotto condizione: con riconoscimento parziale del titolo estero valido per l’accesso e indicazione delle ulteriori competenze indispensabili al soddisfacimento dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al corso, da acquisirsi con la frequenza a corsi singoli e il superamento dei relativi esami.

b. Il riconoscimento di esami svolti all’estero e dei relativi crediti acquisiti nell’ambito di una carriera già attiva al quale lo studente risulti regolarmente iscritto.

3. La procedura di ammissione o riconoscimento è completata entro i termini fissati nel bando di ammissione relativo al corso di studio prescelto e comunque entro il termine massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse, come stabilito dalla normativa vigente (L. 148/2002 Art.3);
4. Al termine del procedimento l’ammissione o il riconoscimento viene formalizzato dal Dirigente competente o suo delegato.

Art. 11 – Riconoscimento per equipollenza di un titolo estero con un titolo Rilasciato da Roma Tre

1. È possibile richiedere l’equipollenza di un titolo estero con un titolo rilasciato da Roma Tre, tranne che nei casi seguenti:

a. per fini professionali: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dei Ministeri attinenti la specifica professione;
b. equipollenza per la partecipazione a concorsi pubblici: attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Nel caso in cui il riconoscimento sia regolato da accordi internazionali, Roma Tre si atterrà, riguardo alle proprie competenze, a quanto disposto da detti accordi.
3. L’equipollenza può essere richiesta per più corsi di studio affini a quello conseguito all’estero. È necessario presentare all’Area Studenti una specifica richiesta, di norma nel periodo gennaio-aprile di ogni anno, versare il contributo previsto e consegnare tutti i documenti di cui all’art. 3 del presente Regolamento. L’Ufficio, dopo aver verificato la regolarità della documentazione, invia formale richiesta alla struttura didattica competente, che delibera sul riconoscimento.
4. La procedura di riconoscimento è completata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Il Dirigente competente certifica la regolarità della documentazione presentata e il rispetto dei requisiti ai fini del riconoscimento del titolo estero.
6. Il Consiglio del Dipartimento valuta il curriculum e può:

a. deliberare l’equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato da Roma Tre;
b. solo se espressamente richiesto, effettuare il riconoscimento parziale di singole attività didattiche attribuendo i relativi crediti formativi e indicando i corsi da effettuare per conseguire il titolo accademico italiano. Tale valutazione può comportare la possibilità per il richiedente di iscriversi ai corsi singoli.

7. Il termine per presentare la domanda di equipollenza è fissato ogni anno da Roma Tre in modo che possa garantire la possibilità di iscriversi a un corso universitario o a uno o più corsi singoli in caso di riconoscimento parziale del titolo.
8. Al termine del procedimento, il riconoscimento viene formalizzato con decreto rettorale

TITOLO IV – Procedure per la conversione dei voti conseguiti all’estero

Art. 12 – Conversione del voto finale estero degli studi di scuola secondaria superiore

Qualora l’ammissione al corso universitario ad accesso programmato o la partecipazione ad altre eventuali selezioni concorsuali bandite da Roma Tre prevedano tra i criteri di valutazione il voto conseguito al termine degli studi della scuola secondaria superiore, si adottano i criteri per la conversione del voto estero definiti dal MIUR di cui all’allegato A del presente Regolamento.

Art. 13 – Conversione dei voti universitari esteri

Per la valutazione dei diversi sistemi di votazione internazionali, Roma Tre assume come riferimento il documento CIMEA Magna cum laude e il relativo database, pubblicati sul sito del CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche), ed effettua la conversione sulla base della tabella d’Ateneo di cui all’allegato 2 del Regolamento carriera universitaria degli studenti di Roma Tre.

Allegato A 

Modalità di conversione del voto di maturità conseguito presso istituti esteri (nota MIUR 4 giugno 2007)

Belgio

( V.d. – V. min. )

V.i. =     ___________________ X 40 + 60

(V. max – V. min.)

  • i. = voto italiano equivalente;
  • d. = voto di diploma del Paese europeo;
  • min. = voto minimo nel sistema dei Paese europeo;
  • max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo;

I numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare:

  • 40: il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
  • 60: il voto minimo utile italiano.

Tutti gli altri Paesi

  1. Se il voto riportato non è né il minimo, né il massimo tra quelli previsti nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, si applica la formula utilizzata per il Belgio;
  2. Se il voto riportato è quello minimo o quello massimo previsto nel sistema di votazione del Paese di appartenenza, poiché tale sistema presenta un numero di punti utili inferiore al sistema italiano, non è possibile assumere una diretta corrispondenza tra voto minimo e massimo italiano e voto minimo e massimo straniero.

Pertanto al voto minimo e massimo straniero vanno associati i seguenti valori corrispondenti nel sistema italiano:

     Se: V.d. = V. max                                                            Se: V.d. = V. Min

( 12h – 6 )                                                                          ( 12h – 6 )

V.i. = 100 + __________________                       V. i. = 60 – ___________________

( V. max. – V. min.)                                               ( V. max. – V. min.)

 

Dove:

( V. max. – V. min. )

h =         __________________

48

e rappresenta il margine di arrotondamento del voto secondo il sistema italiano ( circa il 2% ).

Il voto italiano che si ottiene dall’applicazione delle indicate formule va arrotondato al quarto di unità più vicino.

  • i. = voto italiano equivalente;
  • d. = voto di diploma del Paese europeo;
  • min. = voto minimo nel sistema dei Paese europeo;
  • max. = voto massimo nel sistema del Paese europeo;
  • h = ore

i numeri 40 e 60 stanno, rispettivamente, ad indicare:

  • 40: il numero dei punti del sistema italiano diminuito di uno;
  • 60: il voto minimo utile italiano.
Roberta Evangelista 03 Giugno 2021