Regolamento Tasse A.A. 2020-2021

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Regolamento Tasse A.A. 2020-2021

Premessa
Art. 1 Caratteristiche della contribuzione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Modalità di pagamento delle tasse
TITOLO I – CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Art. 4 Composizione e suddivisione della contribuzione
Art. 5 Rateizzazione
Art. 6 Iscrizione part-time
Art. 7 Regolarità contributiva
Art. 8 Domande oltre i termini
Art. 9 Prove di ammissione e di verifica della preparazione iniziale
Art. 10 Trasferimenti
Art. 11 Passaggi
Art. 12 Laurea
Art. 13 Equipollenza titolo estero
Art. 14 Rinuncia agli studi
Art. 15 Sospensione
Art. 16 Ricognizione
Art. 17 Reintegro
Art. 18 Duplicati
Art. 19 Spedizione a domicilio
TITOLO II – ESONERI
Art. 20 Esoneri totali
Art. 21 Esoneri parziali
TITOLO III – POST-LAUREA E CORSI SINGOLI
Art. 22 Master/Corso di perfezionamento
Art. 23 Corso di aggiornamento
Art. 24 Scuola di specializzazione per le professioni legali
Art. 25 Esame di stato
Art. 26 Corso di dottorato
Art. 27 Corso singolo
Art. 28 Percorso PeF24
TITOLO IV – ISEE
Art. 29 ISEE
Art. 30 Scadenze
Art. 31 Modalità di presentazione
Art. 32 Chi deve presentare l’ISEE
Art. 33 Controlli e sanzioni
TITOLO V – RIMBORSI
Art. 34 Modalità di richiesta
Art. 35 Contributi rimborsabili
Art. 36 Contributi non rimborsabili
ALLEGATO A – IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE e ALLEGATO B – CONTRIBUTI FISSI, INDENNITÀ E MORE

Premessa

  1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di contribuzione studentesca che si applicano agli studenti e alle studentesse iscritti a un qualsiasi corso di studi dell’Università degli Studi Roma Tre, di seguito indicata come Università o come Roma Tre, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni.
  2. L’ammontare e i criteri di calcolo della contribuzione sono definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
  3. Il Regolamento si applica a decorrere dall’anno accademico 2020-2021.
  4. Il Regolamento è pubblicato e aggiornato sul Portale dello Studente.
  5. Ogni scadenza presente nel regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno utile successivo qualora cada di sabato o di giorno festivo.

Art. 1 Caratteristiche della contribuzione

  1. Nel rispetto della normativa vigente, l’importo viene graduato secondo criteri di equità e solidarietà che ne garantiscano un’effettiva progressività, in relazione alle condizioni economiche degli studenti e delle studentesse e per tutelare le condizioni economiche più disagiate.
  2. Le condizioni economiche di cui al punto precedente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – Prestazioni Universitarie (di seguito ISEE).
  3. La contribuzione risulta così composta:
    1. imposta fissa di bollo: fissata dall’Agenzia delle Entrate;
    2. tassa regionale per il diritto allo studio: fissata dalla Regione Lazio;
    3. contributo onnicomprensivo annuale: contributo definito nei limiti previsti dalla normativa vigente (vedi ALLEGATO A – IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE), costituito da:
    4. contributo universitario: contributo differenziato tra i diversi corsi di studio, eventualmente variabile in funzione del valore ISEE;
    5. contributo specifico: contributo aggiuntivo specifico per i corsi di studio prevalentemente a distanza;
    6. contributi fissi: contributi dovuti per servizi prestati su richiesta per esigenze individuali (vedi ALLEGATO B – CONTRIBUTI FISSI, INDENNITÀ E MORE);
    7. indennità o more: contributi dovuti a ritardi nell’adempimento delle procedure amministrative (vedi ALLEGATO B – CONTRIBUTI FISSI, INDENNITÀ E MORE);
    8. sanzioni amministrative: contributi dovuti per dichiarazioni non veritiere secondo quanto previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive integrazioni e modifiche (vedi Art. 33).

Art. 2 Definizioni

Di seguito con il termine:

  1. “Tassa regionale” si intende la tassa regionale per il diritto allo studio;
  2. “Contributo di iscrizione” si intende il contributo onnicomprensivo annuale;
  3. “Tasse” si intende l’insieme delle voci che costituiscono la contribuzione;
  4. “Corsi di studio” si intendono i singoli corsi di insegnamento e qualsiasi corso di formazione così come individuato dall’art. 3 del D.M. 270/2004;
  5. “DiSCo Lazio” si intende l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza del Lazio.

Art. 3 Modalità di pagamento delle tasse

  1. Le modalità di pagamento sono definite sulla base della normativa in materia di pagamenti per la pubblica amministrazione e sulla base degli strumenti tecnologici a disposizione. Le modalità sono pubblicate ed aggiornate sul Portale dello Studente;
  2. Se il pagamento del contributo di iscrizione è effettuato con ritardo rispetto alle scadenze previste, viene addebitata una indennità di mora per ritardato pagamento come di seguito indicato:
Giorni di ritardoImporto indennitàScadenza
Fino a 3030,00 €30 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
Da 31 a 90 60,00 €90 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
Da 91 a 120 90,00 €120 giorni dalla scadenza del contributo di iscrizione
Oltre 120 120,00 €30 giorni dalla data di emissione dell’indennità di mora

TITOLO I – CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Art. 4 Composizione e suddivisione della contribuzione

  1. Il pagamento del contributo di iscrizione è suddiviso in quattro rate. La tassa regionale e l’imposta fissa di bollo sono addebitate sulla prima rata. L’importo totale è riportato nell’ALLEGATO A – IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE.
  2. Il contributo di iscrizione relativo a un corso di studio attivato in regime convenzionale con partner esterni è fissato nello specifico accordo.
  3. L’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona col pagamento dell’imposta fissa di bollo e della tassa regionale. Il calcolo del contributo di iscrizione viene effettuato a seguito dell’acquisizione dell’ISEE: qualora all’atto dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione non risultasse già acquisita una attestazione ISEE valida, la scadenza del contributo di iscrizione della prima rata sarà posticipato alla scadenza successiva.
  4. Di norma il pagamento delle rate deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:
RataScadenza
Prima15 novembre
Seconda15 febbraio
Terza15 aprile
Quarta15 giugno
  1. Coloro che presentano domanda di borsa di studio o prestito d’onore a DiSCo Lazio in fase di rinnovo dell’iscrizione o di immatricolazione pagano esclusivamente l’imposta fissa di bollo. Qualora non dovessero risultare beneficiari devono pagare quanto dovuto come prima e seconda rata entro la scadenza prevista per la terza rata.
  2. In caso di immatricolazione le scadenze sono così rideterminate:
  3. prima rata: la scadenza è definita nel relativo bando di ammissione;
  4. rate successive: qualora la scadenza prestabilita per la specifica rata sia precedente la data di immatricolazione o comunque inferiore a 30 giorni dalla data di immatricolazione, la scadenza viene prorogata alla prima scadenza utile oltre i 30 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 5 Rateizzazione

In caso di sopravvenute documentate condizioni economiche disagiate e di arretrati che superino gli 800,00 euro, l’importo dovuto può essere rateizzato per un massimo di cinque rate, su richiesta presentata agli uffici dell’Area Studenti. Se la richiesta viene accolta, ma i pagamenti non vengono effettuati entro le scadenze previste, non potrà essere presentata nuovamente. Gli esami eventualmente sostenuti durante il periodo della rateizzazione saranno registrati in carriera solo una volta che risultino pagate tutte le rate addebitate.

Art. 6 Iscrizione part-time

  1. L’iscrizione part-time comporta una riduzione dell’importo relativo al contributo di iscrizione dovuto, subordinata alla presentazione dell’attestazione ISEE secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Regolamento. Restano invariati gli importi relativi alla tassa regionale e all’imposta fissa di bollo.
  2. L’importo annuale ridotto è calcolato percentualmente in base alla tipologia di part-time prescelta, nella misura di seguito indicata:
Laurea Laurea Specialistica/MagistraleLaurea Magistrale  Ciclo Unico
4 anni = 85%3 anni = 80%10 anni = 60%
5 anni = 70%4 anni = 60% 
6 anni = 60 %
  1. All’iscrizione part-time si applica la disciplina della contribuzione valida per l’iscrizione a tempo pieno, comprese le norme relative all’esonero totale o parziale, fatta eccezione per l’esonero per merito per laurea in corso (Art. 20 punto 5), che non si applica.

Art. 7 Regolarità contributiva

  1. Gli studenti e le studentesse che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative a tutti gli anni di iscrizione non possono effettuare alcun atto di carriera. Non sono pertanto ammessi agli esami di profitto e all’esame di laurea e non possono:
    1. ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea;
    2. rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo;
    3. ottenere certificati;
    4. presentare domanda per le borse di collaborazione e altre borse;
    5. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.
  2. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa vengono annullati.

Art. 8 Domande oltre i termini

È possibile presentare le domande relative alla propria carriera oltre i termini previsti, pagando una indennità di 60,00 euro, senza ulteriori indennità di mora, nei casi riportati di seguito:

  1. Immatricolazione a corsi a numero programmato con prova selettiva: la possibilità riguarda esclusivamente chi, pur avendo superato la prova ed essendo stato ammesso, non abbia poi perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza prevista; la richiesta potrà comunque essere accolta solo se risulteranno ancora eventuali posti disponibili;
  2. Immatricolazione a corsi ad accesso libero con prova di valutazione: la possibilità riguarda esclusivamente chi, pur avendo partecipato alla prova, non abbia poi perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza prevista. Il termine ultimo per la presentazione delle domande oltre i termini è fissato al 15 dicembre;
  3. Immatricolazione a corsi di Laurea Magistrale, immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo, trasferimento da altro ateneo o ad altro ateneo, passaggio ad altro corso di studio di Roma Tre: le modalità di presentazione sono disciplinate dai bandi di ammissione ai corsi di studio e nel Regolamento Carriera. Il termine ultimo per la presentazione delle domande oltre i termini è fissato al 15 dicembre;
  4. Domanda di laurea:
    1. la domanda può ancora essere presentata fino alla scadenza fissata per la conferma esplicita pagando una indennità di 120,00 euro;
    2. l’accoglimento della domanda è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai singoli corsi di studio;
    3. i suddetti requisiti devono sussistere entro i termini ordinari di scadenza della domanda di laurea.

Art. 9 Prove di ammissione e di verifica della preparazione iniziale

La partecipazione alla singola prova di ammissione per un corso di studio a numero programmato o alla singola prova di verifica della preparazione iniziale per un corso di studio ad accesso libero comporta il pagamento di un contributo fisso di 30,00 euro.

Solo per le prove di verifica della preparazione iniziale per l’accesso ai corsi di studio nell’anno accademico 2020-2021 la partecipazione è a titolo gratuito, ad esclusione delle prove effettuate con il CISIA.

Art. 10 Trasferimenti

  1. Trasferimenti da altro ateneo:
    1. la richiesta di valutazione preventiva della carriera ai fini del trasferimento non comporta il pagamento di alcun contributo fisso;
    2. la tassa regionale eventualmente già pagata presso l’ateneo di provenienza non è dovuta se l’ateneo si trova nella stessa regione.
  2. Trasferimenti ad altro ateneo:
    1. la richiesta di trasferimento presso un altro ateneo può essere presentata solo se in regola con il pagamento delle tasse;
    2. l’iscrizione all’anno accademico nel quale si intende effettuare il trasferimento non deve essere rinnovata, mentre deve devono essere versati il contributo fisso di 77,00 euro per il trasferimento in uscita e l’imposta fissa di bollo.

Art. 11 Passaggi

  1. La richiesta di valutazione preventiva della carriera ai fini del passaggio di corso non comporta il pagamento di alcun contributo fisso.
  2. A seguito dell’esito della valutazione, quanti intendano confermare la richiesta di passaggio devono rinnovare l’iscrizione, pagando la prima rata del contributo di iscrizione per il corso di studio cui risultano già iscritti.
  3. Effettuata l’iscrizione, è necessario presentare la conferma di passaggio entro la scadenza prevista dal corso di studio di destinazione. All’atto della presentazione della domanda vengono addebitati l’imposta fissa di bollo e il contributo fisso di 52,00 euro con scadenza 31 dicembre.

Art. 12 Laurea

  1. Coloro che richiedono l’ammissione alla prova finale devono risultare in regola con il pagamento delle tasse.
  2. Domanda di laurea:
    1. all’atto della presentazione della domanda di laurea è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo;
    2. all’atto della presentazione della domanda di laurea, viene addebitato anche il contributo fisso di 83,00 euro per il rilascio del diploma di laurea;
    3. la rinuncia a sostenere l’esame di laurea nell’appello prescelto richiede obbligatoriamente una nuova prenotazione per essere ammessi a un appello successivo, secondo le modalità e le procedure descritte nel Portale dello Studente, senza ulteriori addebiti.
  3. Rinnovo iscrizione:
    1. Coloro che intendono laurearsi nelle sessioni previste nel periodo da ottobre a marzo non devono rinnovare l’iscrizione;
    2. qualora non potessero laurearsi nei tempi previsti, rinnoveranno l’iscrizione senza addebito dell’indennità per ritardato pagamento, solo a condizione che sia stata presentata una domanda di laurea che soddisfi tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’ammissione all’esame di laurea;
    3. nel caso di cui alla lettera b., le scadenze sono così rideterminate:
  • prima rata: 15 aprile;
  • rate successive: 15 giugno.

Art. 13 Equipollenza titolo estero

  1. La richiesta comporta il pagamento dell’imposta fissa di bollo e di un contributo fisso di 200,00 euro per ogni titolo rilasciato da Roma Tre per il quale si chiede l’equipollenza.
  2. Nel caso in cui l’equipollenza venga concessa, la richiesta deve essere perfezionata con il pagamento del contributo fisso di 400,00 euro.

Art. 14 Rinuncia agli studi

  1. La domanda di rinuncia agli studi si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta fissa di bollo.
  2. Qualora all’atto della presentazione della domanda di rinuncia risulti un debito relativo a tasse già scadute riferite a un anno accademico nel quale siano stati sostenuti esami o idoneità, è richiesto il pagamento delle tasse previste sino alla data del sostenimento dell’ultimo esame o idoneità, senza addebito di ulteriori indennità di mora per ritardato pagamento.
  3. Le tasse eventualmente già pagate per l’anno accademico nel quale viene presentata la domanda di rinuncia non sono rimborsabili.
  4. L’attestazione ISEE per l’anno di competenza, se non effettuata in precedenza, può essere presentata in ritardo, senza addebito della sanzione per la presentazione oltre la scadenza.
  5. La domanda di rinuncia non esonera dal pagamento di eventuali sanzioni di cui all’Art. 33del presente regolamento.
  6. Coloro che effettuano la rinuncia entro 20 giorni dalla data di immatricolazione possono richiedere il rimborso dell’importo pagato, limitatamente al contributo di iscrizione.

Art. 15 Sospensione

L’ottenimento, su richiesta, della sospensione della carriera comporta il pagamento del contributo fisso di 52,00 euro e dell’imposta fissa di bollo. Per ogni anno accademico interessato non sono dovuti altri contributi di iscrizione.

Art. 16 Ricognizione

  1. L’interruzione della carriera si verifica a seguito del mancato rinnovo dell’iscrizione a uno o più anni accademici, con il conseguente mancato pagamento di quanto dovuto come contributo di iscrizione.
  2. La ripresa degli studi dopo un’interruzione di uno o più anni accademici comporta il pagamento di un contributo fisso per la ricognizione degli anni accademici precedenti pari a 200,00 euro per ogni anno accademico di interruzione fino ad un massimo di 600,00 euro.

Art. 17 Reintegro

  1. La richiesta di reintegro negli studi a seguito di decadenza o di rinuncia agli studi comporta il pagamento di un contributo fisso di 200,00 euro e dell’imposta fissa di bollo.
  2. A seguito della valutazione della carriera pregressa, l’iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo fisso di 400,00 euro e del contributo di iscrizione previsto per l’anno accademico in corso.

Art. 18 Duplicati

Il rilascio di duplicati del libretto universitario e del diploma di laurea richiede il pagamento dell’imposta fissa di bollo.

Art. 19 Spedizione a domicilio

È possibile richiedere la spedizione a domicilio di certificati e diplomi previo pagamento del contributo fisso di 15,00 euro oltre a ulteriori eventuali contributi fissi e/o imposta fissa di bollo se previsti.

TITOLO II – ESONERI

  1. Per poter usufruire degli esoneri, benefici e provvidenze previste da questa Università è necessario presentare l’attestazione ISEE ogni anno in cui si intende usufruirne ad eccezione dei casi espressamente indicati.
  2. È necessario richiedere lo specifico esonero di interesse secondo le modalità e le procedure descritte nel Portale dello Studente.
  3. Gli esoneri descritti nel presente Titolo si applicano esclusivamente agli studenti e alle studentesse agli iscritti a un corso di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.
  4. Gli esoneri non sono cumulabili tra loro.

Art. 20 Esoneri totali

 ChiCosa pagaCosa non pagaPresentazione ISEE
1Studente/essa con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% 

Bollo

 

  • Contributo di iscrizione
  • Contributi fissi
  • Tassa regionale
 

NO

2Borsista del Governo italiano
3Studente/essa sottoposto/a a misure restrittive della libertà con ISEE inferiore o uguale a 20.500,00 euroBollo
  • Contributo di iscrizione
  • Contributi fissi
  • Tassa regionale
SI
4Cittadini/e stranieri/e cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata con L 24/07/1954 n. 722, che hanno acquisito almeno 25 crediti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributo di iscrizione
  • Contributi fissi
 

NO

5Vincitore/rice o idoneo/a di borse di studio concesse da DiSCo Lazio
  • Bollo
  • Contributi fissi
  • Contributo di iscrizione
  • Tassa regionale
6Studente/essa in regola con gli studi (requisiti riportati nella Tabella A) e con ISEE inferiore o uguale a 20.500,00 euro 

 

 

  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
 

 

 

Contributo di iscrizione

 

 

 

SI

7Laureato/a in corso a Roma Tre (requisiti riportati nella Tabella B) e con ISEE inferiore o uguale a 80.000,00 euro
8Studente/essa con disabilità con un’invalidità tra il 33% e il 65% con ISEE inferiore o uguale a 30.000,00
9Studente/essa già sottoposto/a a misure restrittive della libertà, che ha scontato la pena o ha ottenuto misure alternative alla detenzione in carcere, fino al conseguimento del titolo, con ISEE inferiore o uguale a 20.500,00 euro, che ha acquisito almeno 25 crediti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
10Vincitore/rice delle Gare di Matematica di Roma Tre[1] con voto di maturità pari o superiore a 90/100 

 

 

  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi

 

 

 

  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
 

 

 

 

Contributo di iscrizione

 

 

 

Contributo di iscrizione

 

 

 

 

NO

 

 

 

SI

11Orfano/a di guerra, cieco/a civile mutilato/a o invalido/a di guerra, di lavoro, di servizio o i suoi figli
12Figlio/a di titolare di pensione di inabilità civile ai sensi della L 118/71
13Figlio/a di vittime di terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, ai sensi delle L 302/1990 e 266/2005
14Immatricolati ai corsi di laurea in Fisica e in Matematica nell’a.a. 2020-2021, con titolo di maturità conseguito in un istituto italiano con voto compreso tra 95 e 100/100
15Immatricolati ai corsi di laurea in Fisica, Matematica e Scienze Geologiche nell’a.a. 2020-2021, con ISEE inferiore o uguale a 80.000 euro, non già iscritti ad altro corso di studio di Roma Tre nell’anno accademico precedente

 Tabella A

Requisiti per usufruire dell’esonero:

Valore ISEENumero di scrizioni a Roma Tre, indipendentemente da passaggi o anno di corso[2] Crediti conseguiti[3] nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
Inferiore o uguale a 20.500,00Una sola iscrizione (L, LMCU e LM)0
Due iscrizioni (L, LMCU e LM)10
Tre iscrizioni (L, LMCU e LM) 

25

Quattro iscrizioni (L e LMCU)
Cinque o sei iscrizioni (LMCU)

Tabella B

Requisiti per usufruire dell’esonero totale per merito:

Valore ISEERequisiti di carrieraLaureato/a a un corso di laurea triennale
Inferiore o uguale a 80.000,00
  • Laureato/a a Roma Tre entro la durata normale del corso di studi
  • Voto di laurea superiore alla media dei voti di laurea del Dipartimento di appartenenza, come pubblicato sul Portale dello Studente
  • Non aver usufruito in precedenza dello stesso esonero
  • Non si applica a studente/essa part-time o con abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo
È esonerato/a dal pagamento del contributo di iscrizione per l’immatricolazione a un corso di laurea magistrale se l’immatricolazione è effettuata nell’anno accademico immediatamente successivo a quello di conseguimento del titolo
Laureato/a a un corso di laurea magistrale a ciclo unico
Ha diritto al rimborso del contributo di iscrizione relativo all’ultimo anno di iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico

Art. 21 Esoneri parziali

 ChiCosa pagaCosa non pagaPresentazione ISEE
1Immatricolando/a a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, con ISEE pari o inferiore a 80.000 euro, titolo di maturità conseguito in un istituto italiano nello stesso anno solare di immatricolazione con un voto compreso tra 95 e 100/100 

 

  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
  • 50% contributo di iscrizione
 

 

 

50% contributo di iscrizione

 

 

 

SI

2Immatricolando/a a un corso di laurea magistrale, con ISEE pari o inferiore a 80.000 euro, titolo valido per l’accesso conseguito in un ateneo italiano con un voto compreso tra 105 e 110/110 secondo la Tabella C
3Studente/essa figlio/a di dipendente di Roma Tre con ISEE inferiore o uguale a 30.000,00
4Studente/essa con i requisiti curriculari indicati nella tabella A, con ISEE superiore a 20.500,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro
  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
  • Contributo di iscrizione (vedi allegato A)
Eventuale riduzione del contributo di iscrizione con importi differenziati per valore dell’ISEE, corsi di laurea magistrali e corsi prevalentemente a distanza (vedi allegato A) 

 

 

Facoltativo[4]

5Studente/essa con i requisiti curriculari indicati nella tabella D e con ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro
6Studente/essa* iscritto/a entro il 1° anno fuori corso, con fratello, sorella, genitore o figlio iscritto ad un corso di laurea/laurea magistrale a Roma Tre, con ISEE pari o inferiore a 30.000,00 euro
*L’esonero si applica a ciascuno studente/essa
  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
  • 80% contributo di iscrizione
 

20% contributo di iscrizione

7Studente/essa con disabilità tra il 33% e il 65% con ISEE superiore a 30.000,00 

 

 

 

 

  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributi fissi
  • 50% contributo di iscrizione
 

 

 

 

 

 

50% contributo di iscrizione

 

 

 

 

 

 

Facoltativo[4]

 

8Beneficiario/a di borse di studio concesse da Laziodisu e iscritto al primo anno fuori corso
9Dipendente di Roma Tre
10Vincitori/rici delle Gare di Matematica di Roma Tre1 con voto di maturità inferiore a 90/100
11Studente/essa che si laurea entro il 31 luglio e che ha acquisito tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo (*) entro il 31 marzo.

(*) Ove previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studio (vedi elenco seguente) che la prova finale sia costituita da un progetto elaborato dallo studente/essa durante lo svolgimento del tirocinio curriculare sotto la guida di un tutor esterno, i crediti relativi al tirocinio finale possono essere acquisiti anche successivamente alla data del 31 marzo. I corsi di studi interessati da questa casistica sono: Ingegneria Informatica, Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali, Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti.

12Vincitore/rice delle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà classiche di Roma Tre[5]
  • Bollo
  • Tassa regionale
  • Contributo di iscrizione
  • Contributi fissi
Contributo prova di accesso al corso di studioSI

Gli esoneri parziali sono effettuati sull’importo di ciascuna singola rata addebitata.

 Tabella C

Dipartimento di conseguimento del titolo valido per l’accesso alla magistraleVoto del titolo
  • Architettura
  • Economia
  • Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
  • Ingegneria
  • Lingue, Letterature e Culture Straniere
  • Matematica e Fisica
  • Scienze
  • Scienze della Formazione
  • Studi Umanistici
 

 

110

  • Scienze politiche
compreso tra 107 e 110
  • Economia Aziendale
compreso tra 106 e 110

Tabella D

Requisiti per usufruire dell’esonero:

Valore ISEECrediti conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto3
Inferiore o uguale a 30.000,0025

[1] Ogni anno Roma Tre organizza e ospita presso le proprie strutture la selezione provinciale delle Olimpiadi della Matematica a cui è abbinato il concorso “Immatricolazione gratuita a Roma Tre”, aperto a tutti gli studenti/esse dell’ultimo anno della scuola secondaria. I/Le tre studenti/esse che occupano le posizioni più alte della graduatoria e che decidono di immatricolarsi a Roma Tre usufruiscono di una riduzione del contributo di iscrizione ad un qualunque corso di laurea.

[2] Laurea (L), Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU), Laurea Magistrale (LM).

[3] Per crediti conseguiti si intende qualsiasi esame, idoneità, stage o tirocinio superato con esito positivo, valido ai fini del conseguimento del titolo e al netto di convalide relative a carriere pregresse per passaggio, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo, rinuncia, ecc.

[4] In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE la riduzione viene applicata alla fascia contributiva massima.

[5] Roma Tre organizza e ospita presso le proprie strutture le Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà classiche. Gli studenti e le studentesse che le superano sono esonerati dal sostenimento della prova di valutazione della preparazione iniziale propedeutica all’immatricolazione al corso di laurea in Lettere (L-10) e dal relativo pagamento della quota di iscrizione alla prova.

TITOLO III – POST-LAUREA E CORSI SINGOLI

Art. 22 Master/Corso di perfezionamento

  1. Il contributo di iscrizione al Master/Corso di Perfezionamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Master/Corso di Perfezionamento. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo e del contributo per il rilascio del diploma finale.
  2. L’iscrizione a Master di durata pluriennale prevede il pagamento del contributo annuo di iscrizione e dell’imposta fissa di bollo all’atto del rinnovo di iscrizione.
  3. L’iscrizione a un singolo modulo o a più moduli di un Master, qualora previsto dal regolamento del Master, comporta il pagamento di un contributo di iscrizione ridotto come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Master. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo per ogni iscrizione effettuata.
  4. In caso di disabilità, riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità documentata pari o superiore al 66% è previsto in ogni caso il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione.

Art. 23 Corso di aggiornamento

Il contributo di iscrizione al Corso di Aggiornamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Corso di Aggiornamento. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo e del contributo per il rilascio del diploma finale.

Art. 24 Scuola di specializzazione per le professioni legali

  1. La partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola comporta il pagamento di un contributo fisso pari a 25,00 euro.
  2. Per ciascun anno di corso è richiesto il pagamento del contributo di iscrizione, suddiviso in due rate di pari importo, oltre alla tassa regionale e all’imposta fissa di bollo.
  3. All’atto dell’immatricolazione è inoltre richiesto il pagamento del contributo per il rilascio del diploma finale.

Art. 25 Esame di stato

La partecipazione all’Esame di Stato prevede la corresponsione di un contributo di iscrizione per l’ammissione all’esame e di un contributo fisso per il rilascio del diploma. Comporta altresì il pagamento della tassa di ammissione agli esami di stato in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’imposta fissa di bollo.

Art. 26 Corso di dottorato

  1. All’atto dell’immatricolazione è richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta fissa di bollo entro la data prevista dal relativo bando di ammissione.
  2. All’atto del rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, è richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta fissa di bollo.

Art. 27 Corso singolo

  1. Per l’iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli) è dovuta l’imposta fissa di bollo e un contributo di iscrizione pari a 150,00 euro per ogni insegnamento scelto.
  2. Per l’iscrizione a corsi singoli erogati in lingua diversa dall’italiano, è dovuto il pagamento di un contributo di iscrizione pari a 200,00 euro per ogni insegnamento scelto, oltre all’imposta fissa di bollo.
  3. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione gli studenti e le studentesse:
  4. con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;
  5. È possibile iscriversi, per un anno accademico, a diversi corsi singoli che comportino l’acquisizione totale di un massimo complessivo di 36 crediti, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
  6. Nel caso di iscrizione a corsi singoli per l’acquisizione di requisiti curriculari necessari all’ammissione a un corso di laurea magistrale, i costi sostenuti saranno deducibili dall’importo del contributo di iscrizione dovuto per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale. Tale deduzione si applica a seguito dell’effettiva immatricolazione al corso di laurea magistrale, fino al limite massimo dell’esonero totale dal contributo di iscrizione limitatamente a quanto dovuto per il solo primo anno di iscrizione.

Art. 28 Percorso PeF24

  1. Per l’iscrizione al Percorso Formativo di 24 CFU in attuazione del D.M. 616/2017 (PeF24) è dovuta ogni anno l’imposta fissa di bollo e il contributo di iscrizione come riportato nell’ALLEGATO A – IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE.
  2. Nel caso il percorso dei 24 CFU non venga completato nel corso dell’anno accademico, è necessario rinnovare l’iscrizione al percorso entro la scadenza prevista per il rinnovo dell’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale e pagare l’imposta fissa di bollo e i contributi di iscrizione di cui al comma precedente.
  3. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione:
    1. Gli studenti e le studentesse con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;
    2. Gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti a un corso di laurea ante DM 509/99, laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico di questa Università.
  4. Sono esonerati dal pagamento del 75% del contributo di iscrizione:
  5. gli studenti e le studentesse che hanno conseguito il titolo finale presso questa università in un corso di laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento), laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (nuovo ordinamento) dottorato di ricerca e scuola di specializzazione;
  6. gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti a un corso di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione di questa università.
  7. Ai fini del completamento del percorso PeF24, congiuntamente con la domanda di iscrizione, è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (art. 6 D.M. 616/2017). Per il riconoscimento sono previsti i seguenti contributi:
  8. contributo fisso di 52,00 euro (la domanda di riconoscimento sarà valutata solo dopo il pagamento del contributo fisso);
  9. contributo fisso di 5,00 euro per ciascun CFU maturato presso atenei diversi dall’Università degli Studi di Roma Tre per il quale si ottiene il riconoscimento;
  10. esonero dal contributo fisso di cui al precedente punto a. per coloro che sono iscritti o si sono laureati a un corso di laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento), laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (nuovo ordinamento) istituito da questa università.

TITOLO IV – ISEE

Art. 29 ISEE

  1. La capacità contributiva degli studenti e delle studentesse è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159” e successive modifiche e integrazioni. Secondo il Decreto Legislativo citato, il richiedente la prestazione presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
  2. Ai sensi dell’articolo Art. 4-sexies del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre 2020 ha validità per l’intero anno accademico di riferimento (a.a. 2020-2021).
  3. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Tutte le informazioni sull’ISEE sono disponibili nel sito dell’INPS https://www.inps.it/.
  4. L’attestazione ISEE riporta analiticamente anche le eventuali omissioni o difformità rilevate dall’INPS per il tramite dell’Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche (vedi a riguardo la guida “Attestazione ISEE Difforme” pubblicata sul sito http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/). Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, lo studente può presentare una nuova DSU, che non è soggetta a sanzione per ritardata presentazione, ovvero può comunque richiedere esplicitamente di utilizzare l’attestazione contenente omissioni o difformità per usufruire dei benefici agevolati in materia di diritto allo studio universitario. In questo secondo caso l’Università procederà ad effettuare gli opportuni controlli ed ad applicare le eventuali sanzioni come previsto dall’Art. 33 Controlli e sanzioni.
  5. In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), è possibile presentare una nuova DSU con un ISEE corrente basato, cioè, sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore/rice dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). La presentazione dell’ISEE corrente non è soggetta a sanzione per ritardata presentazione.
  6. La capacità contributiva dei non residenti in Italia o con redditi prodotti all’estero, il cui nucleo familiare di appartenenza comprende persone non in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, è determinata attraverso l’indicatore ISEE Parificato come definito dall’ANDISU (associazione di rappresentanza degli Enti per il diritto allo studio).

Art. 30 Scadenze

  1. L’attestazione ISEE si presenta ogni anno entro la scadenza del 15 ottobre al fine dell’inserimento nelle fasce di contribuzione e il conseguente calcolo delle eventuali successive rate in relazione alla propria fascia di appartenenza.
  2. In caso di immatricolazione la scadenza è fissata a 60 giorni dalla data di immatricolazione;
  3. In caso di presentazione dell’attestazione oltre la scadenza prevista dai commi precedenti viene addebitata una indennità di importo progressivo in base al ritardo, secondo la tabella seguente:
Giorni di RitardoImporto indennitàScadenza
Fino a 60120,00 €30 giorni dalla data di acquisizione dell’attestazione ISEE
Da 61 a 120150,00 €
Oltre 120 180,00 €
  1. L’indennità non è addebitata a chi:
    1. ha presentato domanda di laurea per una sessione dell’a.a. precedente;
    2. frequenta una università estera nell’ambito di un accordo di mobilità internazionale nel periodo di presentazione dell’ISEE.

Art. 31 Modalità di presentazione

  1. L’attestazione ISEE deve essere presentata obbligatoriamente presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), oppure on-line sul sito dell’INPS.
  2. L’Università dovrà essere autorizzata ad accedere all’attestazione ISEE, secondo le modalità e le procedure descritte nel Portale dello Studente.
  3. Il calcolo dell’ISEE può richiedere fino a 15 giorni di lavorazione da parte del CAAF/INPS, pertanto deve essere richiesto con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della presentazione. L’Università non è responsabile per le dichiarazioni che dovessero risultare disponibili successivamente alle scadenze indicate nel presente Regolamento.
  4. Esclusivamente per i non residenti in Italia o con redditi prodotti all’estero, il cui nucleo familiare di appartenenza comprende persone non in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, l’ISEE Parificato deve essere presentato al CAF convenzionato secondo le modalità riportate sul Portale dello Studente.

Art. 32 Chi deve presentare l’ISEE

  1. A prescindere dalla propria posizione di carriera universitaria, è possibile richiedere l’inserimento nelle fasce contributive e/o gli esoneri parziali o totali presentando l’attestazione ISEE nei termini e nelle modalità previste.
  2. L’attestazione ISEE deve essere presentata con cadenza annuale, pur in assenza di modifiche al reddito e/o al patrimonio.
  3. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro le scadenze previste comporta l’inserimento d’ufficio nella fascia massima di contribuzione.

Art. 33 Controlli e sanzioni

  1. L’Università, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, predispone controlli a campione con criteri variabili (es. per fascia, per tipologia di reddito, per nucleo familiare) anche confrontando i dati presenti nelle attestazioni ISEE con le risultanze delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
  2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio, i/le dichiaranti sono soggetti alle sanzioni previste all’art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.
  3. La sanzione amministrativa non può essere comunque superiore a 5.000,00 euro. L’importo dovuto a seguito di accertamento potrà essere rateizzato fino a un massimo di 10 rate.
  4. In caso di mancato pagamento della sanzione entro i termini fissati, l’Università dispone il blocco della carriera.

TITOLO V – RIMBORSI

Art. 34 Modalità di richiesta

  1. Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare richiesta secondo le modalità e le procedure descritte sul Portale dello Studente.
  2. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento di rimborsi di importo pari a 1.000 euro o superiore può avvenire esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti. I beneficiari devono essere intestatari del conto.
  3. Se non vengono indicati i dati bancari e l’importo è inferiore ai 1.000 euro, il rimborso è erogato tramite mandato per cassa.
  4. Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su tasse ancora dovute.
  5. Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti/esse deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara il decesso del beneficiario/a, l’assenza di testamento e indica tutti gli/le eredi legittimi;
  7. delega autenticata (in Comune) degli/lle eredi a effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso.

Art. 35 Contributi rimborsabili

È possibile richiedere il rimborso dei seguenti contributi:

  1. contributo di iscrizione a chi richiede successivamente all’iscrizione, e ottiene, la sospensione della carriera:
    1. qualora non abbia sostenuto esami: l’importo non viene restituito, ma stornato sull’anno di riattivazione della carriera;
    2. qualora abbia sostenuto esami: sono dovuti solo i contributi per le rate già scadute e non si ha diritto a ulteriori rimborsi;
  2. contributo di iscrizione a seguito di rinuncia effettuata entro 20 giorni dalla data di immatricolazione;
  3. tasse non dovute ad esclusione dell’imposta fissa di bollo e della tassa regionale;
  4. contributo di iscrizione nel caso di esonero per merito (vedi Esoneri totali Art. 20).

Art. 36 Contributi non rimborsabili

Non è possibile richiedere il rimborso dei seguenti contributi:

  1. contributo di iscrizione in caso di successiva interruzione del rapporto con l’Università (rinuncia, trasferimento, etc.);
  2. tutti i contributi fissi indicati nel presente Regolamento;
  3. contributi per l’iscrizione a singoli insegnamenti in caso di mancata frequenza o sostenimento degli esami previsti;
  4. tassa regionale (eventuale domanda deve essere inoltrata a LazioDisu);
  5. imposta fissa di bollo.

Roberta Evangelista 30 Settembre 2020