Presentazione ISEE

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni universitarie è un indicatore necessario a definire la capacità contributiva di studenti e studentesse ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Il richiedente la prestazione presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre 2025 è valida per l’intero anno accademico 2025-2026.

Quando presentare il modello  ISEE – Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

Per essere inseriti nella propria fascia contributiva per la determinazione delle tasse universitarie, il modello deve essere presentato ogni anno entro il 15 ottobre, o primo giorno lavorativo successivo utile se cade di sabato o festivi (fa fede la data di presentazione della DSU presso CAAF/sito INPS, non quella di restituzione del calcolo da parte dell’INPS).
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE lo studente viene collocato in fascia massima, salvo i casi di presentazione facoltativa previsti per alcune tipologie di esoneri totali e parziali. Per chi si immatricola nell’a.a. 2025-2026 la scadenza è fissata a 60 giorni dalla data di immatricolazione.
In caso di presentazione dell’ISEE oltre la scadenza del 15 ottobre, si è soggetti al versamento di una indennità di importo progressivo in base al ritardo, come di seguito indicato:

Giorni di ritardoImporto indennità
Fino a 60120,00 € 

 

Da 61 a 120150,00 €
Oltre 120180,00 €

L’indennità non è addebitata a chi:

  • ha presentato domanda di laurea per una sessione dell’a.a. precedente;
  • frequenta una università estera nell’ambito di un accordo di mobilità internazionale nel periodo di presentazione dell’ISEE.

Modalità di presentazione

Gli studenti appartenenti a nuclei familiari residenti in Italia e/o con redditi prodotti solo in italia, devono presentare ogni anno, entro le scadenze previste, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, attraverso i servizi telematici offerti dall’INPS o presso un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). È necessario autorizzare l’Ateneo ad acquisire il dato dalla banca dati INPS attraverso la propria area riservata del Portale dello Studente.

Le modalità di presentazione dell’ISEEU-P (ISEE Universitario Parificato) per gli studenti e le studentesse stranieri/e non residenti in Italia o con redditi prodotti all’estero saranno pubblicate su questa pagina appena disponibili.

Si ricorda che:

  • Il calcolo dell’ISEE-prestazioni universitarie può richiedere fino a 15 giorni di lavorazione da parte dell’INPS
  • Anche se la procedura di autorizzazione descritta nei punti precedenti non viene effettuata entro il 15 ottobre, ma è stata presentata la dichiarazione ISEE presso i CAAF o online sul sito INPS entro quella scadenza, non si è soggetti ad alcuna sanzione
  • È necessario assicurarsi che l’ISEE richiesto sia valido/si applichi alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
  • Per le attestazioni difformi si rimanda alle istruzioni

Nella pagina del Portale dedicata ai regolamenti è disponibile il Regolamento Tasse d’Ateneo, che disciplina tutti gli aspetti della contribuzione studentesca.

 

Rosella Filippone 31 Luglio 2025