Equipollenza

Come ottenere il riconoscimento in Italia di un titolo estero

Premessa

I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, pertanto  qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti  è necessario chiederne il riconoscimento. Le forme di riconoscimento seguono la procedura di equipollenza e di equivalenza. Le Università hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio esteri, (tale procedura fa riferimento solo ai titoli di Laurea e non di Dottorato) per le seguenti finalità:

  • accesso all’istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi universitari;
  • conseguimento dei titoli universitari italiani.

Per finalità diverse da quelle sopra elencate (es. partecipazione a concorsi pubblici o accesso a professioni regolamentate) la richiesta deve essere presentata ad altre amministrazioni dello Stato, prima di procedere, scegliere il tipo di riconoscimento in base all’utilizzo e allo scopo utilizzando la tabella di riferimento Procedure di riconoscimento dei titoli – CIMEA; parliamo dei concetti di corrispondenza, equivalenza ed equipollenza molto spesso tali termini sono utilizzati erroneamente come sinonimi l’uno dell’altro:

Corrispondenza

una qualifica si definisce corrispondente ad un’altra quando entrambe appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli) e hanno uguale natura: accademica, professionalizzante o di ricerca. La corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici. La corrispondenza è esito di un parere meramente comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento

Equivalenza

una qualifica si definisce equivalente ad un’altra quando entrambe appartengono al medesimo livello di istruzione, hanno uguale natura  accademica, professionalizzante o di ricerca, e appartengono al medesimo settore disciplinare producendo  nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici. L’equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento allo scopo valutativo specifico pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione accesso “quel” concorso

Equipollenza

una qualifica si definisce equipollente ad un’altra quando producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo “valore legale”. Pertanto, una qualifica estera riconosciuta equipollente produrrà sempre i medesimi effetti giuridici di quella italiana corrispondente. In questi casi tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) devono corrispondere a quelli della qualifica italiana al fine di decretarne l’equipollenza tramite le procedure vigenti

La valutazione di un titolo estero in funzione di “riconoscimento diretto” o di “equipollenza diretta” è molto rara visto che sono pochissimi i casi dove ogni elemento del titolo estero coincide con quello italiano di riferimento; ne  consegue la richiesta di sostenere ulteriori    esami   , o  ottenere  ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dalla valutazione del titolo estero e per colmare il numero di crediti richiesto per l’ottenimento del titolo finale per il rilascio del corrispondente titolo italiano ;  è  pertanto  spesso consigliabile orientarsi  verso  istanze  di  abbreviazione  di  corso, valutazione  carriera  pregressa  o  nulla osta  magistrale, al  fine  di  ottenere  un  Titolo Italiano.

Come e quando ci si iscrive

Procedura

La domanda si presenta  da lunedì 25/03/2024 a lunedì 13/05/2024

al termine della procedura con  esito positivo  il certificato ottenuto non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, a norma dell’art. 15 della legge 183/2011 e non vi sarà riportata  menzione alcuna riguardante crediti, cfu o valutazioni ottenute sul titolo estero.

Link utili

 

RICCARDO ROMANO 05 Marzo 2024